Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
48 LUIGI SABBARESE generale, non entra nei contenuti peculiari delle convenzioni, per cui è necessario ricorrere alle fonti per ricercarvi i contenuti specifici. Facciamo riferimento anzitutto all’Istruzione Quum huic, dell’8 dicembre 1929,70 die consacra la prassi dell’allora S. C. de Propaganda Fide di affidare un territorio di missione ad un Istituto.71 Senza volerci addentrare in particolari questioni,72 enucleiamo i punti essen- ziali dell’Istruzione per mettere in evidenza il carattere proprio del sistema della commissio', forma di cooperazione che si instaura tra la Santa Sede e gli Istituti religiosi o missionari ai quali viene affidata l’opéra di evangelizzazione, attra- verso l’invio di missionari. La competente autorità ecclesiastica nomina il Superiore della missione;731’Istituto, accettando di collaborare con la Chiesa mediante la commissione, fa sua la missione stessa della Chiesa. II Superiore della missione, pur appartenendo ad un Istituto, dipende dalla S. Sede, in nome e per autorità della quale agisce, per ciô che riguarda il govemo della missione. Non man- cano istruzioni su materie di competenza cumulativa sia del Superiore ecclesiastico sia di quello religioso. Sulla scia dei suggerimenti già dati dall’Istruzione,74 circa la stipula di convenzioni tra Superiore della missione e Istituto, il Decreto conciliare AG ripro- pone come mezzo utilissimo le convenzioni: «Conviene anche coordinare le atti- vità, svolte dagli Istituti o dalle associazioni ecclesiastiche. Esse, di qualsiasi tipo siano, devono dipendere, per tutto quanto riguarda l’attività missionaria, dali’Ordinario dei luogo. A tal fine sarà utilissimo fissare delle convenzioni par7,1 Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Instructio Quum huic, in Leges Ecclesiae, 1/1115-1118. Perii sistema giuridico in epoca anteriore si puô vedere: J. García Martin,//. II regime dei religiosi in territori di missione, in G. PElliccia - G. Rocca (diretto da), Dizio- nario degli Istituti diperfezione, Vol. VII, coll. 1397-1400; Id., De Religiosorum regimine in missionibus. Synthesis historica a fundatione SCPF usque ad Pontificatum Gregorii XVI, in CpR, LXV (1984), 283-304; Id ., EI sistema de comisión desde el pontificadode Gregorio XVI hasta el Código de derecho canonico 1917. Nota historica, in CpR, LXV (1984), 355-378. 71 L’Istruzione Quum huic è stata definita la «’’Magna charta” systematis commissionis» da E. Pecoraro, Circa relationes inter Ordinarios locorum et Instituta Missionalia, in Monitor Ecclesiasticus, XCV (1970), 508. 72 Rimandiamo ad altri studi sui terna: I. Ting Pong Lee, Relationes inter Ordinarios locorum et Instituta Missionalia, in CpR, LI ( 1970), 34-54; Id., De iuridico Commissionis systemate in Missionibus, in CpR, LI (1970), 151-167 e 238-258; Id., De regiminis duplicitate in missionibus. Nota historica, in CpR, LXI (1980), 312-320; LXII (1981), 27-35 e 119-126; LXIII (1982), 47-56 e 155-160; LXV (1984), 111-120. 73 «Quamobrem verum missionis Superiorem ac Moderatorem Ecclesia ipsa nominat», in Leges Ecclesiae, 1/1115. 74 «Haec tamen minime impediunt quominus peculiares conventiones, quae, ut maiorem vim et stabilitatem habeant, Sacrae congregationi de Propaganda Fide submitti solent, a Superiore ecclesiastico cum Institutis sive virorum sive sororum ineantur, ex quibus mutua iura aeque componantur», in Leges Ecclesiae, 1/1116.