Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 45 aile disposizioni date da Ecclesiae Sanctae per l’applicazione del Decreto conci­liare AG 32. Il nuovo sistema, che sostituisce la commissio nelle diocesi, si présenta corne una speciale forma di collaborazione degli Istituti missionari con i Vescovi e vie- ne descritto come «munus quod alicui Instituto, petente episcopo et ipso Instituto audito, a Suprema Auctoritate Ecclesiae datur ad collaborandum in Dioecesi Missionali cum et sub eodem Episcopo, secundum conventionem initam».57 5.1. Membri di Istituti e Società missionarie II can. 783 del CIC dispone circa 1’obbligo dei membri degli Istituti di vita consacrata alio speciale contributo per l’azione missionaria. II successivo can. 784, tra le categorie di missionari, elenca anche i membri di Società di vita apo- stolica. Quindi, è chiaro ehe bisogna leggere i due canoni insieme, nel senso ehe la speciale partecipazione all’azione missionaria della Chiesa comprende non solo i membri degli Istituti di vita consacrata, ma puô essere estesa pure aile So­cietà di vita apostolica; tra 1’altro, come è noto, le Società missionarie sono state comprese nelle Società di vita apostolica, come risulta dalle risposte dei 2 e dei 28 maggio 1984 al quesito se le Società missionarie appartenenti alie Società di vita comune senza voti rientrino ora ipso facto tra le Società di vita apostolica.58 Nell’esame del can. 783, i commentatori sono in genere concordi nel menzio- nare, accanto agli Istituti di vita consacrata, anche le Società di vita apostolica.59 Cosa che perô non risulta, ad esempio, nella recente Istruzione Cooperatio mis- sionalis, dove tra le persone da inviare stabilmente nei territori di missione si tro- vano solo i sacerdotes “fidei donum ”, i sodales Institutorum vitae consecratae e 57 ECM, 1/754. 58 Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando, Rispo- sta Riscontro la sua pregiata, per un parere circa la natura giuridica delle società missionarie, 2 maggio 1984, in EV Supplementum, 1/890-894. Sacra Congregatio pro Gentium Evan- GELIZATIONE, Risposta ufficiale L 'ecc.mo mons. Rosalio, circa la natura giuridica delle socie­tà missionarie, 28 maggio 1984, in EV Supplementum, 1/895-900. Alcuni Autori hanno avan- zato 1 ’ipotesi di configurare le Società missionarie come Prelature missionarie, ma tale ipotesi non ha avuto seguito in ambito canonistico, forse perché la risposta del 28 maggio 1984, chia- rendo ehe tutte le Società missionarie devono considerarsi Società di vita apostolica, ha bloc- cato ulteriori sviluppi, anche a livello di studi. In dottrina, e per la relativa bibliográfia, si veda L. Kaufmann, Società missionarie, in G. Pelliccia, G. Rocca (diretto da), Dizionario degli Istituti di perfezione, Roma 1988, Vol. VIII, coli. 1646-1652. 59 Si veda in tal senso, ad esempio: F. Retamal, Comentario exegético, Vol. III/1, 167 e 170; L. Chiappetta, II Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Edizioni Dehoniane, Roma 1996, Vol. II, 33/3174; M. A. O’Reilly, The Missionary Aetion of the Church, in J. P. Beal - J. A. Coriden - Th. J. Green (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law, New York-Mahwah 2000, 942.

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