Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARIO 37 mantiene il compito fondamentale della moderatio, anche e specialmente quando è acceduto un legittimo mandato, che inevitabilmente crea un rapporto di re- golamentazione ancora più stretto con l’autorità da cui il mandato promana. La Chiesa, infatti, tutela nel caso non solo il diritto del catechista ad esercitare il mandato ricevuto nell’ambito in esso circoscritto e precisato ma tutela altresi i destinatari verso i quali si rivolge l’esercizio di questo mandato. In tal senso ci si deve richiamare alla regolapiù generale ehe sottostà a qualsiasi rapporto intraec- clesiale e ehe si esplica nella comunione. Infatti l’azione missionaria dei catechi- sti in quanto partecipazione al munus docendi non puô venir meno a questo dove- re prioritario rispetto a qualsiasi altra funzione, anche pubblica, con la Chiesa istituzionale mediata dai sacri Pastori: questi poi nel riconoscere i diversi servizi all’interno del popolo di Dio li promuovono in modo ehe tutti cooperino ad una azione comune (LG 30). Sulla scorta di tale insegnamento non si deve capovol- gere la struttura gerarchia della Chiesa, per cui fermo restando la distinzione on- tologica tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale (LG 10b), la funzione dei catechisti rispetto ai missionari si puô espletare unicamente in base ad un legittimo mandato; il ehe evidenzia una situazione giuridica di capacità a svolgere una data funzione e non un diritto. L’esame redazionale del can. 785 permette di svolgere alcune osservazioni chiarificatrici in merito. Già nella Sessio VII del 1972, il can. 8 corrispondente, sotto il titolo De sacris missionibus, sottolineava la dimensione della coopera- zione del catechista.35 La discussione in sede di revisione del canone in esame suggerisce che sarebbe troppo pariare di ruolo suppletorio; ma certo risponde alla mens del Legislatore, e alia fonte conciliare AG 17, tracciare un profïlo giu- ridico di questa figura sulla base della cooperazione e dell’aiuto da prestare ai missionari, addirittura a tempo parziale. Nella Sessio IXdel 1976 il nostro canone piacé ai Consultori,36 sebbene abbia ricevuto delle variazioni non sostanziali, indicate nella precedente sessione: nel § 1 si sopprime 1’espressione «vario modo» e si rende al singolare «a locorum Ordinariis». II testo, cosi riformulato, passa all’esame dei Coetus nella Sessio IIdella Sectio altera, dei 1980, per il vaglio delle osservazioni inviate dagli Organismi di consultazione. La discussione prende avvio dall’esame delle molteplici osservazioni pervenute a riguardo dell’intero Tit. II, De actione Ecclesiae missionali. Tra le altre, vale la pena di menzionare ehe il secondo e il sesto Consultore sotto35II testo recitava: «§ I. In opere missionali adimplendo uti cooperatores assumantur cate- chistae, qui nempe continuo labore sese devovent ut viam evangelizationi parent atque mis- sionariis vario modo adiutorio sint; [...]§ 2. Ad auxilium praestandum a locorum Ordinariis aut ab ipsis missionariis, de consensu proprii Ordinarii, vocari possunt catechistiae auxiliares, qui scilicet ad tempus aut partim operi missionali vires suas dedicant», in “Communicationes”, XXVIII (1996), 258. 36Ibidem, 322-333.