Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Lorenzo Lorusso: Il rapporto del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali con le prescrizioni dei libri liturgici. Commento al can. 3 del CCEO

PRESCRIZIONI DEI LIBRI LITURGICI E CCEO CAN. 3 171 si regola come nelle Chiese patriarcali (cf. can. 152). Dunque, i fedeli ehe appar- tengono ad una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore sono tenuti all’osservanza delle proprie leggi liturgiche ovunque si trovino, perché la litur­gia è una parte importante del rito24 d’ogni Chiesa sui iuris. Nelle Chiese metropolitane sui iuris, il culto divino pubblico è regolato dal Consiglio dei Gerarchi. Spetta alio stesso Consiglio emanare a norma del diritto leggi liturgiche, ehe il Metropolita promulga, nei casi in cui il diritto comune ri­manda la cosa al diritto particolare di una Chiesa sui iuris (cf. can. 167 §§1-3). In tutte le altre Chiese sui iuris, l’autorità competente è la Sede Apostolica25, e, en­tra i limiti stabiliti dalla stessa, i Vescovi e i loro cœtus legittimamente costituiti (cann. 176; 657 §1), salvo restando pero il diritto del Vescovo eparchiale ehe come moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nell’eparchia a lui affidata vigili perché essa sia favorita il più possibile e sia ordinata secondo le prescrizioni e anche le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris (can. 199 §1). L’approvazione dei testi liturgici, previa recognitio della Sede Apostolica, spetta aile stesse autorità che emanano le leggi liturgiche, come pure approvare le versioni degli stessi libri destinati all’uso liturgico26, dopo averne fatto una re- lazione alia Sede Apostolica27. Per pubblicare di nuovo libri liturgici o le loro versioni in un’altra lingua destinate all’uso liturgico o qualche loro parte, si ri- chiede ed è sufficiente ehe consti della concordanza con 1’edizione approvata, da un attestato del Gerarca dei luogo proprio dell’autore, o dal Gerarca dei luogo dove vengono pubblicati, o dall’autorità superiore ehe esercita la potestà esecu­et imprimendos libros liturgicos, ad normam can. 279, §2, et ad ea pertractanda quæ Liturgiám spectant”. 24 Qui inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, ehe si esprime in un modo di vivere la fede ehe è pro­prio di ciascuna Chiesa sui iuris (can. 28 § 1 ). 25 Per il ruolo della Sede Apostolica, védi Istr. n. 24; J. Abbass, “The Historical Basis for the Unqualified Use of Apostolic See in the Oriental Legislation”, in J. Chiramel — K. Bharanikulangara (ed.), The Code of Canons of the Eastern Churches, Alwaye 1992, 230-257. 26Per “libro liturgico” intendiamo la pubblicazionc contenente i testi delle cerimonie del culto pubblico, delle rubriche ehe ne regolano l’esecuzione e l’ordine delle feste. Esso è pub- blicato dall’autorità ecclesiastica competente o tale autorità ne garantisce l’autenticità. Biso- gna tenere presente che, secondo la prassi della Congregazione per le Chiese Orientali, perché un testo liturgico sia “edizione tipica”, non si richiede la presenza di un decreto ad hoc: cf. P. Szabó, “I libri liturgici orientali e la Sede Apostolica. Sviluppo della prassi e dello stato attua- le”, in Folia Canonica 7 (2004) 261-278. 27Nello Schema canonum de Cultu Divino et praesertim de Sacramentis del 1980, can. 3 §1, si affermava: “Liturgiám ordinare atque libros liturgicos adprobare, in Ecclesiis patriar- chalibus, Patriarchae et Synodi Episcoporum est ad normam iuris [...]”.

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