Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Orazio Condorelli: Coesistenza di comunita di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze
16 ORAZIO CONDORELLI consenti la coesistenza di una duplice giurisdizione episcopale nelle diocesi ita- liane dove convivevessero comunità di Latini e di Greci, secondo un modello di fatto in vigore in alcuni luoghi dei Domini veneziani d’Oriente. Secondo il modello previsto dal canone Quoniam dei Concilio Lateranense IV, nelle diocesi dove fosse presente solo il vescovo latino, questi avrebbe dovuto nominare un vicario di rito greco per la cura pastorale dei Greci; un vicario, si précisa, eletto dalla comunità greca o almeno gradito alia stessa. Nelle diocesi dove fossero presenti vescovi latini e vescovi greci, invece, ciascuno avrebbe avuto giurisdizione sui fedeli dei proprio rito. II regime previsto da Leone X si innestava sui presupposto della perdurante unione fra le Chiese sancita nel Concilio di Firenze; intendeva, anzi, dichiaratamente promuovere la conservazione dell’unione liberando i Greci dalle molestie ehe essi subivano da parte dei prelati Latini. Erano anni in cui in Italia circolavano vescovi greci fuggiti dalle proprie terre: stan- ziatisi ali’interno di diocesi rette da prelati latini, ricevevano dai Pontefici Romani licenza di esercitare la giurisdizione suile popolazioni di rito greco23. Per circa un trentennio, a partire dal 1536, è attestata la presenza in Italia di una serie di ar- civescovi greci, ehe l’arcivescovo di Ocrida soleva consacrare con il titolo di metropoliti di Agrigento e con giurisdizione sui territorio italiano e sull’Occidente24. Ciô avveniva con il beneplacito e la protezione degli stessi Pontefici Romani. Ma dopo la conclusione dei Concilio di Trento la Sede Apo- stolica ritornó sui suoi passi. Fra il 1564 e il 1566 Pio IV e il successore Pio V re- vocarono tutte le esenzioni, immunita, licenze e facoltà accordate ai Greci dai precedenti Pontefici, e sottoposero le comunità greche alla giurisdizione degli ordinari locali25. Le ragioni di tali provvedimenti sono dichiarate: tali privilegi si erano trasformati in occasioni di impunità per una magna Graecorum multitudo religiosa dei Greci e degli Albanesi deli'Italia meridionale, in Nicolaus 9 (1981) 359-382. 23 Si veda per esempio il caso di Josaphat Lambos, metropolita di Rodi, il quale, dichiaratamente fedele all’unione fiorentina, fungeva da vescovo ordinario per il Regno di Napoli “super nationem graecam partium illarum”, a ciô deputato “a superiore suo graeco”; il caso è do- cumentato da una lettera di PaolO III dei 26 gennaio 1536, nella quale sono confermati la protezione e i privilegi già accordati ai Greci da Leone X: A. Mercati, Documenti pontifici per il rito e I 'Oriente bizantino, in Id., Saggi di storia e letteratura (Storia e letteratura, Studi e Testi 157), Roma 1982, II 277-287 (279-282). Un altro caso è quello di Benedetto, metropolita di Corone, ricordato da Peri, La Congregazione dei Greci, cit., 182 s.; Id., 7. 'unione della Chiesa Orientale con Roma, cit., 90 nota 51. 24 Specifico lo studio di V. Peri, I metropoliti orientali di Agrigento. La loro giurisdizione in Italia nelXVIsecolo, in Bisanzio e I 'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi (Scienze Filologiche e Letteratura), Milano 1982, 274-321. 25 Pio IV, breve "Romanus Pontifex", 16 febbraio 1564 [Bullarumprivilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio, C. COCQUELINES (ed.), t. IV.2, Romae 1745, rist. anast. Graz. 1965, 169 s., dal quale traggo le le parole citate più sotto nel testo]; Pio V, bolla “Providentia Romanis Pontificis ", 20 agosto 1566 (ibidem 309).