Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Géza Kuminetz: I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e la celebrazione del matrimonio

I RAPPORTI FRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA 147 vista sembra essere in evidente contrasta con l’ecumenismo e con la liberté reli­giosa. Ma questo contrasta è solo apparente, trattandosi di un principio dottrinale e la nostra disciplina si fonda sulla dottrina cattolica. Inoltre la dottrina, cioè le vérité definite e non definite ma certe, è proprio quella ehe esprime e difende l’identité cattolica. La nostra dottrina insegna anche ehe la Chiesa di Cristo, sus- siste veramente nella Chiesa Cattolica, pur non essendo identica ad essa. Secon- do la dottrina cattolica non troviamo nessun’altra chiesa in cui sussiste comple- tamente la Chiesa di Cristo, cosi come nella Chiesa Cattolica. Anche per la Chie- sa Cattolica vale il diritto della liberté religiosa, più precisamente anche la Chie- sa Cattolica è libera e quindi puô e deve annunciare la Vérité nella société, conti­nuando cosi la missione affidatale da Cristo. Questo atteggiamento non offende né il diritto delle altre religioni né il principio della mutua tolleranza. Nelle socié­té di oggi sono i cittadini stessi a scegliere il proprio modo di vivere e di conse- guenza aderiscono liberamenta alla religione da loro scelta36. E se secondo le norme di una data religione un matrimonio è valido, il fedele di questa religione, appunto perché l’aveva scelta liberamenta, ritiene valido il suo matrimonio cosi corne la sua religione l’ha ratificato. Il giudizio di un altra religione sulla validité delta stesso matrimonio non ha nessun valore. Non si tratta quindi di negazione del diritto al matrimonio. Gli Stati moderni assicurano ai cittadini la liberté di re­ligione. Secondo le leggi degli Stati democratici, non puô essere punito nessuno per aver abbandonato la religione prescelta con l’intenzione di appartenere ad un’altra. Il mondo di oggi multirazziale e multiculturale, è un altro motivo a fa­vore di questo ritorno al principio dottrinale e ci sono tante concezioni del mon­do, e vivono insieme tante religioni, e tante correnti fïlosofiche non favorevoli alla diffusione della dottrina cattolica, essendo spesso contrarie anzi ostili al cat- tolicesimo, per esempio la legittimité del divorzio, l’ateismo, ecc. Esiste inoltre il cosiddetto error pervadens che si riferisce all’indissolubilité dei matrimonio, e di conseguenza esistono tanti matrimoni invalidi sotto l’apparenza délia validité. Ciô vale anche per i non cattolici cristiani, ma anche in questo contesto, ci saran- no coloro che, dopo tanti errori magari dopo alcuni matrimoni, abbracceranno la fede cattolica. Ciô vale anche per i fratelli separati. La Chiesa Cattolica aspetta non solo quegli uomini ehe si convertono al cattolicesimo ma anche questi fratel­li separati. Devo di nuovo sottolineare che non si tratta né di costrizione, né di in- tolleranza, ma di vero rispetto délia coscienza dei fedeli appartenenti ad una data comunité religiosa. Nessuno puô essere costretto ad abbracciare la fede cattolica 36 Cf. P. Valdrini, Prospettive del diritto canonico e delta scienza canonistica nel quadro generale delle scienze giuridiche di fronte al terzo millennio. Il problema della giurisdizione, in P. Erdő - P. Szabó (a cura di), Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Atti dell’XI Congresso Intemazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Intemazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Bu­dapest, 2-7 Settembre 2001, Budapest 2002, 73-75.

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