Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
190 PÉTER SZABÓ riflessione locale sia altrettanto impegnativa qualora non si sentisse la responsabilité diretta di una decisione ma si traitasse solo di una presa di posizione infor- mativa.) 3.2 Elementi di risposta Nello specchio dei paragrafi precedenti forse non è dei tutto chiaro ancora, se quell’interpretazione flessibile dei principio della légalité normativa di cui sopra78 sia solo una teória de lege ferenda, oppure sia una possibilité ricavabile gié dallo ius vigens e perciô, in fin dei conti, propriété gié dell’attuale ordinamento. Su questo dilemma sembra che si possano prendere in considerazione i seguenti punti. Se ad alcuni aspetti della contemporanea visione ‘ vecchia-nuova’ sulla Chie- sa e sul suo ordinamento si attribuisca l’importanza ehe loro spetti, si potrebbe perfino arrivare ad una conclusione innovativa. Si potrebbe sostenere, infatti, ehe il sistema sovraeposto, caratterizzato da un’applicazione assai elastica del principio di légalité nell’ambito della produzione normativa, almeno per quanto i suoi elementi essenziali, sia gié presente nel diritto vigente, seppur, senz’altro, non sia (ancora) formalmente introdotto come sistema compatto e dichiarato. (1) Prima di tutto nell’ordinamento canonico la gerarchia delle norme e il principio della légalité di produzione normativa non puô avere che un’applicazione limitata, dovuta in parte alla costituzione sui generis della Chie- sa,79 ed in parte al fatto ehe tutto l’ordinamento (e cosi anche il principio della giudizio più esatto sul dilemma, se lo scopo inteso dalla norma comune si realizzi o meno nel caso, oppure attraverso quale adattamento sia realizzabile nel modo migliore (cf. anche la nt. 58). Comunque, come dicevamo, una riflessione ed una presa di posizione delle autorité intermedie al riguardo fomisce delle informazioni preziose per l’autorité ancora superiore, se il caso alla fine fosse deferita in seguito. Öltre a questo dato, è indiscutibile ehe i modelli del mondo civile tuttora esercitano un certo influsso sul sistema govemativo della Chiesa corne d’altra parte è sempre accaduto. Oggigiomo forse la caratteristica più marcata degli ordinamenti civili è la rivalutazione del ru- olo delle regioni politiche, una ondata dall’influsso della quale neanche l’ordinamento canonico puô isolarsi; cf. Echeverrîa, El derecho (nt. 64), 203. L’influsso di questa concezione sul sistema dei govemo ecclesiastico sáré pure rinforzato dal fatto che tale riorganizzazione proietta in modo più essatto il delicato equilibrio fra la ‘totale’ da una parte e le sue imagini ‘porzioni’ dall’altra, struttura fondamentale dell’ecclesiologiaattuale. (Perunarecenteconsiderazione delle nuove prospetti ve circa le autorité intermedie vedasi: S. Dianich, Per una col- legialità episcopale nelle chiese locali. Il modello delle metropolie e deipatriarcati, in Vivens Homo 11 [2000] 91-118.) 78 Come dicevamo, si íratta di un’interpretazione, la quale nei casi-limiti potrebbe comportare addirittura larisrevaswi iuris anche tali diritti i quali sono attribuiti alle unité inferiori dallo stesso Codice. 79 Cf. Tawil, Le respect (nt. 3), 167-185, 168. L’applicabilité solo limitata o analogica del principio della légalité nel settore della produzione normativa canonica è palese nel caso delle norme provenienti dalla Suprema autorité della Chiesa, e riguardo alPimpossibilité di emana-