Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris
188 PÉTER SZABÓ Questo sistema avrebbe, a nostro parere, due vantaggi considerevoli nei con- fronti della suddetta rarefazione delle norme comuni. Da una parte manterrebbe la priorità del diritto comune su vasta scala, mentre, dall’altra, offrirebbe delle possibilità più efficaci se l’adattamento o correzione risultasse indiscutibilmente doveroso. E di più, tutto questo funzionerebbe in base ad una logica più consona alla vera natura (comunionale) della Chiesa; sarebbe un sistema forse più adatto al miglior funzionamento della medesima di quello universalista, più esposto quest’ultimo al rischio di sfociare in un formalismo rigido. Senz’altro questo regime ipotetico romperebbe con la tesi sempre più prevalente, a seguito dell’ecclesiologia universalistica, secondo la quale le linee stabilite da una legge superiore (iam condita), in nessuna situazione ed in nessun modo, possono esse- re oltrepassate da un legislatore inferiore. Notiamo ehe tale cambiamento di pro- spettiva appena abbozzato sembra essere già richiesto dalla presunzione stabilita dal CD 8a, la quale (implicitamente) si estende con ogni probabilité anche al set- tore del potere legislative.74 L’ipotesi qui sollevata, quindi, non è più di una posdivinum circa l’esercizio dellapotestà episcopale puô arrivare da due direzioni: dalla delimita- zione illeggittima della potestà propria dei singolo vescovo da una parte, ma non di meno dall’altra anche dal mancato rispetto delle esigenze della communio. In verità, come diceva- mo, non è il sistema quale o taie ehe dà una garanzia per prevenire questi anomalie, ambedue pesanti allô stesso modo seppur sotto profïli diversi, bensi piuttosto, da una parte la mens o sensibilità permeata dal rispetto verso l’autonomia dell’altro e non di meno, dall’altra, dalla volontaria sottomissione aile esigenze oggettive della communio e del vero significato delle norme superiori. Nella presenza viva di questà sensibilità, condizione e prova di qualsiasi go- vemo aperto verso alie soluzioni sinodali, si intende da sè che nessun intervento coercetivo non puô awenire quando le unità inferiori osservano in modo autentico le esigenze oggettive della comunione.) 74 Per poter prendere una posizione più sicura e sfumata suile intenzioni dirette del CD 8 nei confronti della potestà legislativa del vescovo diocesano/eparchiale ci vorrebbe ancora una ri- flessione più approfondita sull’úer del brano conciliare, aspetto non ancora vagliato in merito. Infatti, salvo errore, questo brano quanto spesso riferito tanto poco analizzato sotto il profillo della sua elaborazione; cf. il breve commentario di Klaus Mörsdorf al riguardo: Decree on the Bishps ' Pastoral Office in the Church, in Commentary on the Documents of Vatican II, H. Vorgrimler (ed.), New York 1966-69, vol. II, 206-210. Comunque la sua portata generale oggi è largamente condivisa, e da questo fatto ne consegue ehe non abbiamo diritto di limitare la sua rilevanza nemmeno nei confronti del settore législative (cf. ancora la nota 87). (Nei con- fermare Yintegrità della competenza legislativa del vescovo diocesano sono eloquenti anche le parole di Silvestro Pettinalo, secondo le quali i suddetti canoni [CIC 381 § 1 e 391 § 1 ] ehe scaturiscono dal CD 8 consentono di indicare le seguenti note dell’autonomia episcopale: essa è originaria, insoprimibile ed ‘infine essa è una autonómia di normazione, che si esplica nei potere di ordinare legislativamente la propria vita sociale’. Il vescovo eparchiale gode di una vera autonómia, e cioè le sue attribuzioni in quanto originarie ‘non sono fruité per concessione dell’ente superiore, il quale si limita soltanto a riconoscerle e a determinare, al contempo, talu- ne note comuni ehe servono a garantire l’unità’, S. Pettinato, Autonómia delle Chieseparti- colari efunzione d'unità nei nuovo Codice, in A venti anni dal Concilio. Prospettive teologi- che egiuridiche. Atti dei Convegno di Studi ‘II Concilio Vaticano II venti anni dopo’, Catania