Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DELL'ECCLESIA SUI IURIS 181 cessero dipendere la validità delPatto giuridico da un atto discrezionale di altri (consensus), ed ancora di più qualora togliessero la capacité di agire tramite la ri- serva, sia pure provvisoriamente. Infatti il consenso superiore è già una forma qualificata del condizionamento di validità, in quanto l’esercizio del diritto in questione esce in misura notevole dalla sfera d’autonomia dell’interessato. (Infatti nel caso presente la sua capacità di agire viene subordinata al concorso di un’altra volontà esteriore.) Nel caso di una legge superiore che produce una ri- serva, poi, il diritto in questione invece di essere condizionato viene addirittura to Ito. In questi ultimi due casi dunque, almeno dal punto di vista formale, sorgono senz’altro delle norme conflittuali, e di conseguenza-almeno dall’appena riferi- to aspetto- devono essere considerate invalide. Ci si potrebbe domandare, tutta- via, a questo punto, se si dovesse dominare sempre tale formalismo? Cosa si pen­si, per esempio, di un caso-limite in cui Pimposizione delPappena riferito con­senso o della riserva superiore effettuato da una legge ‘sui iuris ’ contro la lettera dei diritto comune, servirebbe appunto a correggere un’owia imprecisione delPultimo,60 oppure ad eliminare un pal ese abuso? In quest’ultimo caso, infatti, almeno per un osservatore più attento alla razionalità, potrebbe sembrare ehe la sottrazione prowisoria della competenza abusata sia un provvedimento norma- tivo proporzionato e serva appunto per ripristinare Pintenzione originale della legge comune. 3. Il sistema della produzione normatíva nello specchio di alcuni nuovi accenti d 'ecclesiologia deli 'ordinamento canonico attuale 3.1 Sistema vecchio e/o essenziali elementi nuovi Dagli esempi illustrativi risulta con chiarezza ehe possono darsi delle forti devianze dall’esercizio regolare del potere governativo, stonature non prevedi­59 Cf. Erdő, P., Egyházjog, Budapest [ 1992], 87. Seconde» la dottrina tradizionale un conci­lio particolare non potrebbe validamente vietare qualcosa che secondo lo ius commune è per- messa: ‘Contra ius commune est considerandum, decretum Concilii provincialis prohibens id quod in Codice expresse permittitur’ ; cf. M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici, I, Taurini 41950,431 nt. 5. (Per una dichiarazione della S.Congr.Concil. in questo senso veda- si: AAS 13 [1921] 228-230.) Tuttavia, dobbiamo tener presente che il ‘vieto’ e la Ticenza’ sono due figure da distinguere: ‘La licenza... è una prescrizione per agire lecitamente; essa è necessaria non per togliere una proibizione, ma per un adempimento di una prescrizione: la li­cenza non è una dispensa dalla legge ma un requisito per l’adempimento di essa’; V. De Pao- LIS, Matrimonio misto, in Nuovo dizionario di diritto canonico, C. CORRAL SALVADOR - V. De Paolis - Gf. Ghirlanda (a cura di), Cinisello Balsamo [MI] 1993, 669-670; cf. ‘licen­tia. . .est facultas facta secundum legem, condicio, qua posita, actus ex ipsa lege permittitur. Non est ergo, sicut dispensatio contra legem, vel vulnus legis’; A. Vermeersch- I. Creusen, Epitome iuris canonici cum commentariis, I, Mechliniae-Romae 21924, 103, n. 157.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom