Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

166 PÉTER SZABÓ Incontriamo parecchi casi dove il Codice fa riferimento alla competenza dello ‘ius particulare’ senza ulteriore specificazione. Da chi puô essere stabilita una norma in un tale caso? A questo proposito c’è una osservazione autorevoie su cui riflettere. In rapporte a questa caratteristica del CCEO è stato sottolineato ehe ‘si fece tutto il possibile perché in ogni singolo canone che rimandava alio «ius par­ticulare» risultasse con ogni evidenza da chi [tale diritto] possa essere stabili­to’.22 23 Questa citazione infatti facilmente potrebbe far pensare che nei casi com- presi nello ‘ius particulare Ecclesiae sui iuris’ attualmente sia competente solo ed esclusivamente l’autorità superiore, mentre in quelli compresi nell’espressione ‘ius particulare’ senza specificazione, sempre e solo quello di livello eparchiale, secondo una netta separazione tra le due sfere di competenze (‘garantismo assoluto’). Infatti, dire di voler determinare in ogni singolo caso da chi una norma particolare possa essere stabilita, a prima vista potrebbe sembrare di insinuare una divisone tassativa tra i vari livelli legislativi, senza la possibilité di oltrepassare i limiti a loro imposti. Tuttavia, un’altra fonte della codificazione ci prova che le competenze eparchiali e quelle sui iuris non sono separate in sen­so assoluto, in linea dell’uso del sovvraddetto binomio. Infatti il ‘Coetus de coor­dinatione’ ha dichiarato quanto segue: ‘Come principio generale riguardo alle specifiche della parola «ius», si decise di lasciarla, ovunque possibile, senza spe­cifica per circoscrivere i poteri delle persone fisiche e giuridiche il menő possibi­le, come dei resto richiesto dal principio di sussidiaritá. Pertanto la parola «ius» senza specifica comprende non solo lo «ius commune» ma ogni legittima pre- scrizione giuridica...’24 In tal senso, quindi, la competenza (ovviamente sussi- diaria) delle autorité sui iuris si estende anche alle questioni riferite nel Codice coi termine ‘ius particulare [senza specificazione]’.25 221. ZuÈEK, Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kanonika 2), Romae 1992,170-174; Id., Qualche (nt. 1). 23 Zuzek, Qualche (nt. 1), 43 (il corsivo è nostro). u Nuntia 27 (1988) 31. 25 Tale competenza delle autorité superiori si evince anche dal significato autentico dei ter­mine di sussidiarietà. Come viene sottolineato da Antonio Viana, questo non puô essere inter­pretato in maniera riduttiva, come se fosse ‘un semplice non intervento dell’autorità superiore nella sfera di competenza delfente subordinato’, e quindi ‘un semplice laissez-faire'. Tale idea invece comprende anche la partecipazione attiva dell’autorità superiore, la quale suben­tra alle eventual! mancanze del livello più basso. NelTinteresse del bene comune, öltre alle espressioni non potestative (p.es. esortazioni), i suoi interventi possono assumere anche forme di atti di govemo superiore. Il principio della sussidiarietà quindi ‘implica anche una dimen­sione di tutela positiva dell’unità’; vedasi: A. Viana, EI principio de subsidiariedad en el go- bierno dei la Iglesia, in Ius canonicum 75 (1998) 147-172, specialmente: 155, 161-162. Ovviamente proprio questa esigenza intrinseca di coordinamento, connaturale alTessenza co- munionale della Chiesa, ehe costituisce il fondamento della possibilité di rendere attiva la competenza legislativa dell’autorità superiore. (Senza voler entrare nel merito della proble-

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