Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

AUTONÓMIA DISCIPLINARE DLLL’ECCLESIA SUI IURIS 163 stione, a menő che esso venga ermeticamente separato dal suo contesto, soprat- tutto dal c. 169, e non di meno da alcuni principi altrettanto fondamentali dell’interpretazione e della codificazione.13 3. Neanche la nuovanormatíva (assai laconica) suile inferiori forme organiz- zative delle Chies esui iuris non riferisce qualcosain merito all’estensione mate­riale della competenza dei Gerarca a capo delle medesime. Tenendo conto dei principio bi-direzionale della sussidiarità, comunque, non abbiamo ragione per supporre nemmeno qui ehe il rispettivo potere dei legislatore superiore non sia di estensione generale.14 Riassumendo questo punto, possiamo quindi affermare ehe gli organi legi- slativi sui iuris continuano ad avere, dal punto di vista del contenuto, una compe­tenza normatíva generale.15 Ciô è sicuro anche dopo ehe i sinodi orientali si sono 13 Infatti le fonti dei c. 169, confermano ehe anche questo canone si riferise ad una compe­tenza generale. Poi, non di menő, l’espressione ‘[ius] statuendi’ adoperato dallo stesso canone ehe è un evidente sinonimo di ‘leges ferendi’. Inoltre il Concilio Vaticano II espressamente auspicava la rifioritura della vita sinodale della Chiesa (CD 36, OE 9c). Questo obbligo ovvia- mente non viene meno dal fatto ehe la stessa sinassi ecumenica insisteva anche sulla protezio- ne del potere iure divino dei vescovi eparchiali (LG 27, CD 8). Tuttavia l’argomento, a nostro parere più valido, sembra che sia una conseguenza indiretta della norma già citata ehe regola la relazione di competenza delle autorità legislative di diversi livelli (CCEO can. 985 § 2b). Infatti, dall’assioma secondo cui ‘a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri non potest’ si puô concludere (seppur indirettamente) ehe un’autorità in quanto è veramente di natura legislativa, ha competenza formale di legiferare in qualsiasi materia per la quale non esiste un’espressa legge superiore. (Infatti questo è un dato che viene confennato da tutta la storia della sinodalità sin dai tempi antichi; cf. nt. 4). Orbene la natura degli istituti in questio­ne, e cioè del Sinodo vescovile delle Chiese patriarcali e del Consiglio dei gerarchi, venne espressamente dichiarata di essere di natura legislativa (cf. Nuntia 27, p. 32). Per conseguen­za, almeno alia luce del sistema definito dal can. 985 § 2 b, la competenza di ambedue organi suddetti dev’essere necessariamente ritenuta generale. (Per una analisi più dettagliata della competenza di quest’ultimo organo vedasi un nostro studio: La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi [Consilium Hierarcharum]. Annotazioni all’interpre- tazione dei ce. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, in Apollinaris 69 [ 1996] 493^199.) 14 Sembra che il CCEO c. 176, per quanto almeno l’estensione della competenza della legi- slazione sui iuris, sia semplicemente indicativo, e cioè non fa altro ehe identificare il soggetto di taie attività piuttosto ehe tirare gli ultimi limiti materiali della sua competenza. (Sotto quest aspetto vi è una analogia tra la funzione di questa norma a quella del c. 110 sovraesposto.) Per conseguenza, anche queste autorità sono competenti ad emanare norme su tutte le tematiche riferite oppure ommesse dal CCEO, e non di meno in alcuni altri ambiti legislativi di cui tratte- remo ancora in seguito. (E necessario, quindi, precisare una nostra precedente osservazione tangenziale ehe sembrava inclinare piuttosto all’opinione contraria, a favore di una competen­za legislativa tassativamente limitata dei capi delle ceterae Ecclesiae sui iuris; cf. Osservazio- ni intorno alio stato giuridico della Chiesa Greco-cattolica d’Ungheria. Figura codiciale e particolarità locali, in Folia Canonica 4 [2001 ] 105, nt. 35.) 15 Relativamente al Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, questo carattere normativo generale sembra indiscutibile; cf. C. PUJOL, Decretum Concilii Vaticani II «Orientalium

Next

/
Oldalképek
Tartalom