Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Péter Szabó: Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell' Ecclesia sui iuris

160 PÉTER SZABÓ 2.1 Sfere di competenza della legislazione sui iuris ricavabili con certezza dai riferimenti dello ius commune oppure dell "iter della codificazione; 2.2 Analisi deH’ulteriori sfere di competenza normatíva sui iuris. Esame dei confini legali tra norme ‘conformi’ e norme ‘conflittuali’ rispetto al diritto supe­riore; 3. Brevi osservazioni sulla funzione deli’autonómia dei legislatori locali. Certamente, data la complessità della questione circa ‘conformità delle nor­me inferiori’, in questa sede dobbiamo limitáréi a cercare di identificare solo il nucleo della probelmatica, eventualmente proponendo qualche traccia per ulte­riori approfondimenti. I. La competenza dei legislatori sui iuris secondo il CCEO Aprima vista questo punto potrebbe sembrare superfluo. Infatti, nei confron- ti di un codice è un’aspettativa minima quella ehe esso definisca puntualmente la competenza materiale delle autorité legislative. Pereié, per indicare tale compe­tenza, in linea di principio, sarebbe sufficiente fare riferimento ai rispettivi cano­ni. Il CCEO, tuttavia, mostra sotto quest aspetto delle incongruenze bisognose di chiarimento. I sinodi patriarcali ed i concili particolari dispongono di una competenza de­liberati va generale.4 * * * * * Per quanto riguarda invece le conferenze episcopali, la loro 4 Vedasi: H.-J. SIEBEN, Episcopal Conferences in the Light of Particular Councils during the First Millenium, in The Jurist 48 (1988)34,36. Dall’XI secolo i concili diretti dai legati pa­pali ottenevano un’importanza particolare. Queste erano assemblée la cui forza obbligatoria delle decisioni derivava dalia firma del legato, e pereid, come osserva Antonio Garcia, la loro produzione normatíva era una specie di iex data’, non sempre effettiva. Tuttavia, anche in quest’epoca vi furono concili celebrati senza l’intervento di legati pontifici, e per quanto ri­guarda la loro competenza non vi è dubbio ehe ‘their competency extended... to anything that was necessary to accomplish their pastoral ministry [e cioè di quello dei vescovi] in all its ful­lness’; cf. A. García Y García, Episcopal Conferences in the Light of Particular Councils during the First Millenium, in The Jurist Ai (1988) 63-64. Per una affermazione della compe­tenza legislativa generale vedasi ancora p. e. D. Bouix, Tractatus de concilio provinciali, Pa- risiis-Lugduni 1862, 518 ss.; F. X. Wernz, Ius decretalium, I, Prati 1913 270-272; K. MÖRS­DORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des CIC, Padembom1119641,388; C. CARDIA, Ilgoverno della Chiesa, Bologna 1984,258; L. ECHEVERRIA (dir.), Código de Derecho Cano­nico. Edición bülingüe comentada (BAC 442), Madrid 101991,245. Per una storia dei vari tipi di sinodi orientali: H. BECK, Kirche und theologische Litteratur im Byzantinischen Reich, München 1959, 38-60; F. Dvornik, Origins of Episcopal Synods, in The Once and Future Church: A Communion of Freedom, J. Coriden (ed.), New York 1971,25-56; N. Dura, Le régime de la synodalité dans les huit premiers siècles. Les types de synodes, in La synodalité. La participation au governement dans l’Église. Actes du VIT Congrès international de droit canonique, Paris 21-28 septembre 1990, in L’année canonique, hors de série (1992), vol. I, 267-283; J. Hajjar, Le synode permanent (Lvvoôoç evôqpovad) dans l’Église byzantine

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