Folia Canonica 6. (2003)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA NELLA TRADIZIONE CANONICA ORIENTALE 145 coloro cui il Redentore ha affidato il potere di rimettere o di non rimettere i peccati. E questo è compito del solo sacerdozio ministeriale. Il CCEO, nel can. 722 § 3, stabilisée che «i presbiteri per agire validamente devono [...] avere la facoltá di amministrare il sacramento della penitenza, fa- coltà che viene conferita o dal diritto stesso, o da una speciale concessione data dall’autorità competente». Il CIC, nel can. 966 §§ 2-3, stabilisée: «Per la valida assoluzione dei peccati si richiede ehe il ministro, öltre alla potestà di ordine, ab- bia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l’assoluzione. Il sacerdote puô essere dotato di questa facoltà o per il diritto stesso o per concessione data dalla competente autorità a norma del can. 969». Il Concilio Tridentino insegna che l’assoluzione amministrata dal sacerdote è «a guisa di un atto giudiziario, la sentenza è pronunciata dallo stesso sacerdote in quanto giudice»43. Ambedue i Codici ricordano ehe, nell’ascoltare le confessioni, il sacerdote svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, e ehe, inol- tre, è stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia. In base a questa dottrina si richiede presso il presbitero il conferi- mento della facoltà per esercitare questa funzione di giudice e medico. Inoltre, secondo la qualità, la gravità e il numero dei peccati, tenendo conto della condi- zione del penitente e della sua disposizione alia conversione, il confessore som- ministra la medicina conveniente alia malattia, imponendo le opere di penitenza opportune (CCEO, can. 732; CIC, cann. 981 e 978). Si puô, dunque, affermare ehe il Vescovo è, per diritto positivo, ministro «ordinario» dei sacramento della Penitenza, perché lo è per il suo stesso ufficio episcopale, e quindi assolve sempre validamente. II presbitero lo è solo quando il diritto comune o una speciale concessione della competente autorità permettono l’esercizio della potestà di riconciliazione sacramentale, potestà già ricevuta nell’ordinazione sacra. 3. Regolamentazione della facoltà di confessare II can. 722 § 2 CCEO stabilisée che «tutti i Vescovi, in virtù del diritto stesso, possono amministrare in tutto il mondo il sacramento della penitenza, a menő che, per quanto riguarda la liceità, il Vescovo eparchiale non l’abbia proibito espressamente in un caso speciale»; e il § 4 recita: «/ presbiteri che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell’ufficio o della concessione del Gerarca del luogo dell 'eparchia alla quale sono ascritti oppure nella quale hanno domicilio, possono amministrare validamente il sacramento della penitenza in tutto il mondo a qualsiasi fedele, a menő che un Gerarca del luogo in un caso speciale non I ’abbiaproibito espressamente; usano lecitamen43 Conciliorum (nt. 29), 707.