Folia Canonica 6. (2003)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Il sacramento della penitenza nella tradizione canonica orientale e problematiche interecclesiali

122 DIMITRIOS SALACHAS del perdono di Dio, Padre di misericordia, mediante il ministero della Chiesa. I padri della Chiesa descrivono il peccato come una malattia dell’anima, il pecca­tore come un malato, e la funzione del padre spirituale-confessore come un me­dico delle anime. Come il medico dei corpi, il medico delle anime somministra i farmaci adatti alia situazione concreta del peccatore, applicando secondo i casi due metodi, cioè quello dell’esatta osservanza dei comandamenti (akribeia). e quello della consuetudine, della condiscendenza (oikonomia), e seguendo, a pro­posito di quelli ehe non accettano la severità, il metodo tradizionale della consu­etudine, come insegna San Basilio. La legislazione canonica vigente, latina e orientale (CIC e CCEO), sulla linea della dottrina e prassi pastorale della Chiesa antica, regola la celebrazione e 1’amministrazione dei sacramento della Penitenza. L’applicazione di questa le­gislazione, in oriente e in occidente, présenta alcune differenziazioni nel campo penitenziale, specie circa i “peccati riservati”nel CCEO o le “censure riservate” nel CIC, con delle implicazioni anche interecclesiali ed ecumeniche. Infatti en- trambi i Codici (CCEO, can. 671 §§ 2-3; CIC, can. 844 §§ 2-3), codificando le disposizioni del Vat. II (OE, 26-27; UR 15) contengono norme di identico tenore circa la communicatio in sacris. Per quanto riguarda in concreto il sacramento della Penitenza, il can. 671 §2 CCEO (can. 884 §2 CIC), riguarda la situazione eccezionale in cui il fedele cattolico puo eventualmente chiedere legittimamente questo sacramento ad un ministro non cattolico, nella cui Chiesa sono validi i sa­cramenti della Penitenza, dell’Eucaristiae dell’Unzione degli Infermi; cosipure, secondo il can. 671 §3 CCEO (can. 884 §3 CIC), i ministri cattolici amministra- no lecitamente il sacramento della Penitenza ai fedeli delle Chiese orientali ehe non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontanea- mente e sono ben disposti. Nell’applicazione di queste norme emergono effetti- vamente delle problematiche interecclesiali. I. L’ATTITUDINE DELLA “OIKONOMIA” PENITENZIALE NEI SACRI CANONES DEL PRIMO MILLENNIO1 1. Natura dei peccato. Il sinodo di Cartagine (iniziato il 1 ° maggio 418) íratta lungamente della na­tura dei peccato originale, dei peccati commessi dopo il battesimo e della grazia 1 Per sacri canones s’intende un insieme di regole di massima autorità, contenute nei ca­noni detti degli Apostoli, nelle decisioni dei Concili ecumenici, dei sinodi locali e negli scritti dei santi padri, nella misura in cui esse siano state confermate dal can. 2 del Concilio in-Trullo (691-692) e dal can. 1 del settimo Concilio ecumenico di Nicea II (787).

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