Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
84 EDUARDO BAURA giudicare qualunque tipo di causa (cfr. cann. 313el417§l)e, quindi, qualunque norma emanata da un suo organo vicario o da un’autorità particolare; e inoltre puô supplicarsi il mandato de\Yaperitio oris per le norme approvate in forma specifica dal Papa (cfr. can. 1405 § 2).38 Nonostante queste risorse, in certa misura estreme, non v’è dubbio ehe si guadagnerebbe molto in certezza giuridica, in materia di tutela dei diritti dei fe- deli e, quindi, in buon govemo, se si formalizzasse un canale per la revisione déllé norme amministrative.39 Questo punto, assieme a quello di una più coerente distinzione di funzioni nelPattribuzione delle competenze dei dicasteri della Curia romana e a quell’altro riguardante la maggiore chiarezza formale nell’emanazione delle norme costituisce, a mio avviso, la meta alia quale biso- gna mirare in ordine ad una completa attuazione dei principio di légalité nell’esercizio della potestà esecutiva nella Chiesa. 38 Cf. Labandeira, Trattato (nt. 4), 261-264. 39 Vaprecisato ehe tale controllo dovrebbe essere esercitato da un tribunale apostolico indi- pendente dai dicasteri aventi potestà di emanare norme amministrative. Non si potrebbe, dun- que, affidare questo incarico al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (per assimilazione con la sua competenza in materia di revisione della conformità delle leggi particolari alia legi- slazione universale), tra l’altro perché questo dicastero interviene nella produzione delle norme ehe sarebbero oggetto di ricorso, giacché ha il compito, a norma dell’art. 156 della cost. ap. PB, di dare il suo parere tecnico ai dicasteri ehe intendono emanare atti giuridici di portata generale. D’altra parte, c’è chi ha auspicato un trasferimento della competenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa in favore della Rota Romana (cf. J. Llobell, Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la “matrimonializzazione " dei processo. La tutela dell'“ ecosistema " processuale; il principio di legalità nell’esercizio della potestà legislativa, in Le "normae” del tribunale della Rota Romana, Città dei Vaticano 1997,49-51).