Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

84 EDUARDO BAURA giudicare qualunque tipo di causa (cfr. cann. 313el417§l)e, quindi, qualunque norma emanata da un suo organo vicario o da un’autorità particolare; e inoltre puô supplicarsi il mandato de\Yaperitio oris per le norme approvate in forma specifica dal Papa (cfr. can. 1405 § 2).38 Nonostante queste risorse, in certa misura estreme, non v’è dubbio ehe si guadagnerebbe molto in certezza giuridica, in materia di tutela dei diritti dei fe- deli e, quindi, in buon govemo, se si formalizzasse un canale per la revisione dél­lé norme amministrative.39 Questo punto, assieme a quello di una più coerente distinzione di funzioni nelPattribuzione delle competenze dei dicasteri della Cu­ria romana e a quell’altro riguardante la maggiore chiarezza formale nell’emanazione delle norme costituisce, a mio avviso, la meta alia quale biso- gna mirare in ordine ad una completa attuazione dei principio di légalité nell’esercizio della potestà esecutiva nella Chiesa. 38 Cf. Labandeira, Trattato (nt. 4), 261-264. 39 Vaprecisato ehe tale controllo dovrebbe essere esercitato da un tribunale apostolico indi- pendente dai dicasteri aventi potestà di emanare norme amministrative. Non si potrebbe, dun- que, affidare questo incarico al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (per assimilazione con la sua competenza in materia di revisione della conformità delle leggi particolari alia legi- slazione universale), tra l’altro perché questo dicastero interviene nella produzione delle nor­me ehe sarebbero oggetto di ricorso, giacché ha il compito, a norma dell’art. 156 della cost. ap. PB, di dare il suo parere tecnico ai dicasteri ehe intendono emanare atti giuridici di portata ge­nerale. D’altra parte, c’è chi ha auspicato un trasferimento della competenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa in favore della Rota Romana (cf. J. Llobell, Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la “matrimonializzazione " dei processo. La tutela dell'“ ecosistema " processuale; il principio di legalità nell’esercizio della potestà legislativa, in Le "normae” del tribunale della Rota Romana, Città dei Vaticano 1997,49-51).

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