Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 83 Stando cosi le cose, sembra una conclusione ovvia PafFermazione che, per garantire la legalità dell’attività normatíva deli’Amministrazione e rendere effi­cace la gerarchia normatíva introdotta, è necessario che si ammetta la possibilità di ricorrere contro le norme date dalle autorità amministrative. Tuttavia bisogna dire che in proposito il diritto amministrativo canonico non è sufficientemente sviluppato e che, diversamente da ciô ehe capita in altri ordinamenti giuridici, non è previsto il ricorso contro le norme amministrative. Tanto il ricorso gerarchico di cui al can. 1732 quanto il ricorso contenzioso amministrativo di cui si occupa la Segnatura Apostolica (can. 1445 § 2) si riferi- scono ai conflitti causati dagli atti amministrativi singolari, e non aile norme am­ministrative; cosi viene unanimemente interpretato dalla dottrina e dalla pras- si.* 37 Naturalmente ci sarebbe la possibilità di un ricorso contro un atto ammini­strativo singolare basato su una nonna amministrativa ehe si consideri illegitti- ma, ma Pavere a disposizione soltanto questa possibilità causa una grande insi- curezza giuridica (si pensi, ad esempio, ad una situazione in cui la disposizione ritenuta nulla è contenuta in un decreto generale esecutivo emesso dalla Curia ro­mána, al quale sono sottoposte le autorità particolari). A norma delTart. 158 della PB il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi puô determinare se le leggi particolari e i decreti generali emanati dai legislatori inferiori alPautorità suprema sono conformi o meno alie leggi universali. Natu- ralmente questa norma è di applicazione nel caso dei decreti generali esecutivi emanati dalle autorità (dotate di potestà legislativa o meno) inferiori alTautorità suprema, ma non riguarda i decreti emanati dai dicasteri della Curia romana. Ad ogni modo, va rilevato ehe, sebbene non siano previsti espressamente i ri- corsi contro le norme amministrative, questi possono prodursi. Già prima della promulgazione del CIC esistevano degli istituti ehe lo permettevano. Adesso il CIC prevede la nullità déllé preserizioni amministrative ehe non hanno i requisiti di legalità e ehe quindi possono essere abrogate (come tutte le norme ammini­strative) dall’autore di quelle norme, dal suo successore e dal suo superiore ge­rarchico, sia d’ufficio che su istanza di parte. D’altronde il Sommo Pontefice puô norme praeter legem) o se, al contrario, non è stata ricevuta delega alcuna, nel cui caso le di- sposizioni nuove (o contrarie alle legge) sarebbero nulle. Il téma è particolarmente delicato perché, corne è stato già rilevato, nella fattispecie dei decreti generali esecutivi si dà spesso un ambito in cui è difficile determinare se il loro contenuto sia esecutivo o se sia in realtà una re- golamentazione nuova. 37 Subito dopo la promulgazione del Codice venne prospettata dall’allora Segretario della Segnatura Apostolica la possibilità di sottomettere a questo Tribunale anche i decreti generali esecutivi in quanto sono di natura amministrativa (Z. Grocholewski, Atti e ricorsi ammini­strativi, in II nuovo Codice di Diritto Canonico. Novità. motivazione e significato, Roma 1983, 512), ma lo stesso autore awerti ehe la PB aveva impedito l’attuazione di questa possi­bilità (cf. Id, Itribunali, in P. A. BONNET- C. GULLO (a cura di), La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor 5o«Ms”(StudiGiuridici 21), Cittàdel Vaticano 1990,407). L’art. 123 § 1 della PB riconosce, infatti, la competenza della Segnatura Apostolica per conoscere i ricorsi «ad­versus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos».

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