Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 75 della norma esecutiva emanata dal legislatore rispetto alia legge cessata; se la norma fosse veramente esecutiva e non avesse senso da sola, cesserebbe, come sono soliti dire i canonisti, per “cessazione di materia” (ma sussisterebbero, se ci fossero, le disposizioni indipendenti dalla cessata legge). Una questione particolare si présenta con la qualifïca giuridica dei decreti generali delle Conferenze Episcopali: i rinvii del Codice sono abilitazioni per emanare solo decreti generali esecutivi o indicano le materie suile quali questi organismi hanno potestà legislativa (sia pure limitata dai requisiti di cui al can. 455 § 2)? A questi effetti mi pare ehe non abbia fatto molta chiarezza 1’ intervento della Pontificia Commissione per l’Interpretazione Autentica dei Codice di diritto canonico quando rispose affermativamente, il 5 luglio 1985, alia domanda «utrum sub locutione “decreta generalia” de qua in can. 455 § 1, veniant etiam decreta generalia esecutoria de quibus in cann, 31-33».25 Alio scopo della qualifíca di questi decreti intéressa soprattutto fissare 1’attenzione sui loro contenuti: alie volte sembra ehe potrebbero inquadrarsi nei decreti generali esecutivi, poiché essi devono determinare più dettagliatamente il modo di eseguire una legge (per esempio, la determinazione della legge del digiuno e dell’astinenza: cfr. can. 1253); in altre occasioni, invece, è possibile pensare che sono norme con un con- tenuto più indipendente (come puô essere per esempio, le norme sul consiglio presbiterale: cfr. can. 496). Quanto alla forma di produzione, va osservato ehe, sebbene i decreti generali esecutivi siano norme amministrative, alla fin fine sono norme generali e astratte (leggi in senso materiale) e, come ogni norma stabile data per una comunità, è necessario che essi siano conosciuti, cioè che siano promulgati; il can. 31 § 2 afferma espressamente che per ciô che riguarda la promulgazione e la vacatio dei decreti generali esecutivi dovrà seguirsi la stessa norma ehe il can. 8 stabilisée per le leggi ecclesiastiche. Peraltro, come succede con le leggi e con i decreti legislative i decreti generali esecutivi possono essere promulgati sotto un altro nome, il che spiega l’inciso del can. 33 § 1, allorché dispone che questi decreti non possono derogare le leggi «etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis». Pertanto alio scopo di accertare la natura giuridica (e la validité) di un documento si dovrà esaminare chi sia 1’autore, e ehe potestà abbia e quale sia il contenuto dei documento stesso. Riguardo alia procedura di produzione, si deve segnalare la norma del can. 480, relativa ai ruoli dei vicario generale e dei vicario episcopale, i quali devono informare il vescovo diocesano sugli affari di maggiore importanza - e 1’emanazione di un decreto generale esecutivo, per il fatto di essere generale, è senza dubbio un affare importante - e mai agiranno contro la volonté e le inten- zioni dei vescovo diocesano. Rispetto alia produzione di questo tipo di norme da parte dei dicasteri della Curia romana, bisogna stare a quanto stabilito dalla PB (artt. 17 e 18) e dal RGCR (art. 131). 25 AAS 77(1985)771.