Folia Canonica 5. (2002)
STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica
L’ATTIVITÀ NORMATÍVA DELL’AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 69 controllo di legittimità del decreto, vale a dire al momento di verificare se l’autore della norma ha ottemperato ai termini fissati nelPatto di delega. Per la stessa ragione, per controllare, cioè, i limiti della delega, si puô pariare di decreti legislativi nel caso di norme generali date da organismi ehe non posso- no essere qualificati unicamente come amministrativi. Cosi, il can. 455 § 1 pre- vede ehe le Conferenze Episcopali possano ricevere dalla Sede Apostolica un mandato speciale per emanare decreti generali (concessi motu proprio o su ri- chiesta della Conferenza stessa); questi decreti necessitano della recognitio della Santa Sede per la loro promulgazione. II can. 343 prevede poi ehe il Sinodo di Vescovi riceva mandato speciale dei Romano Pontefice per emanare decreti con potestà deliberativa, ed in questo caso si richiede ehe il Papa ratifichi la decisione del Sinodo. La fattispecie più frequente e, nel contempo, complessa nella prassi della delega della potestà legislativa ad una autorità amministrativa è quella della delega della potestà legislativa che il Papa puô fare in favore di un dicastero della Curia romana. L’art. 18 della cost. ap. Pastor Bonus (PB) dispone tassativamente ehe i dicasteri non possono emanare leggi né decreti generali con forza di legge (decreti legislativi), né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, tran- ne che in casiparticolari e con 1’approvazione dei Sommo Pontefice. L’art. 125 § 2 del Regolamento Generale della Curia romana, dei 3 0 aprile 199918 (in seguito RGCR), raccoglie la stessa disposizione, specificando ehe perché si possa avere 1’eccezione (avere cioè norme con forza di legge procedenti dai dicasteri) si richiede 1’ “approvazione specifica” dei Romano Pontefice. Per alcuni autori, questa approvazione specifica équivale alla delega della potestà legislativa.19 Altri distinguono la delega- attribuzione,/?revza all’attività del delegato, di una potestà che deve constare estemamente e ehe deve seguire il regime previsto per la potestà delegata - dali’approvazione specifica, la quale corrisponderebbe alia tradizionale approvazione ex certa scientia o approvazione in forma specifica (opposta ali’approvazione in forma generica); 1’approvazione consisterebbe, quindi, in un intervento dei Papa, successivo alia produzione della risoluzione dei dicastero, mediante la quale la norma cosi ap- provata riceverebbe la sanazione dei difetto di potestà dell’autore e rimarrebbe equiparata agli atti dei Romano Pontefice, almeno in quanto alie sue conseguen- ze giuridiche, giacché equivarrebbe alia conferma in forma specifica di cui al can. 1405 § 2 (il quale dispone ehe non puô essere giudicato un atto approvato in forma specifica dal Papa, senza il suo previo mandato).20 '*AAS91 (1999) 629-699. 19Cf. F. J. Urrutia, "... atque de specifica approbatione Summi Pontificis", in Revista Espanola de Derecho Canonico 47 (1990) 543—561. 20 Cf. V. GÔMEZ-IGLESIAS, La “aprobación específica ’’ en la ‘TB "y la seguridadjuridica, in Persona y Derecho 3 (1993) 361-423.