Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Eduardo Baura: L'attivita normativa dell'amministrazione ecclesiastica

66 EDUARDO BAURA tiva e giudiziale, non esistano attualmente nell’ordinamento giuridico della Chiesa organi vicari con potestà ordinaria legislativa. La possibilité di delegare la potestà legislativa è molto limitata. Concreta- mente, il can. 135 § 2 stabilisée che la potestà legislativa di cui gode il legislatore inferiore all’autorità suprema non puô delegarsi validamente, a meno ehe il dirit- to disponga esplicitamente altro. In altre parole, l’autorità suprema puô delegare la sua potestà di legiferare, mentre il resto dei legislatori (principalmente i vesco- vi diocesani e i prelati ad essi equiparati) sono tenuti ad esercitare la loro potestà legislativa personalmente, a meno ehe il diritto stabilisca esplicitamente altro. Va rilevato ehe nel vigente Codice non esiste nessuna eccezione a questa regola. E’ facile comprendere ehe l’autorità suprema (in pratica il Papa) possa dele­gare la sua potestà legislativa, non solo perché diventerebbe difficile da giustifï- care il fatto ehe il Romano Pontefice imponesse a se stesso il limite di non poter delegare la sua potestà legislativa (e, anche se lo facesse, potrebbe sempre com- piere un’eccezione a siffatto limite), ma anche perché in pratica puô risultare consigliabile trasmettere ad altri soggetti la potestà di legiferare su una determi­nata materia. In effetti, non va dimenticato ehe la suprema autorità ha la potestà di emanare leggi tanto universali quanto particolari. Nell’ambito particolare puô succedere che il Romano Pontefice ritenga conveniente delegare la potestà legislativa in un caso determinato ad altre autorità, ehe conoscono meglio le circostanze della co- munità cui si vuole destinare la legge. Egli puô quindi delegare il vescovo dioce- sano (se si traita di emanare una legge particolare contraria alla legislazione uni­versale, per la quale il vescovo diocesano non avrebbe competenza) o dare man­dato alla Conferenza Episcopale affinché regoli uniformemente una determinata materia per tutto il territorio che le compete (cfr. can. 455). Nell’ambito univer­sale, il Papa conta su una Curia cui appartengono dei dicasteri aventi solo potestà esecutiva, specializzati in certe materie, capaci di preparare determinate leggi su affari che richiedono un dettagliato studio. Appare quindi logico che in certe oc­casioni il Papa preferisca delegare a questi dicasteri la potestà di emanare una de­terminata legge su una di quelle materie, in maniera tale ehe siano questi dicaste­ri ad assumersi la paternité della legge e la conseguente responsabilité. Entrando ora nell’analisi del regime della potestà legislativa delegata ad or­gani con potestà esecutiva, va ricordato innanzitutto il disposto del can. 30 del Codice, il quale, facendo riferimento al can. 29, stabilisce ehe colui che gode sol- tanto di potestà esecutiva puô emettere un “decreto generale” (mediante il quale si stabiliscono prescrizioni comuni per una comunità capace di essere soggetto passivo di una legge) con forza di legge unicamente nei casi particolari in cui gli sia stato espressamente concesso dal legislatore competente (normalmente sarà solo l’autorità suprema), rispettando le condizioni stabilite nell’atto di conces­sione. Sebbene il Codice non adoperi esplicitamente questa terminológia, ci si

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