Folia Canonica 5. (2002)

STUDIES - Juan Ignacio Arrieta: Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimita e la protezione dei dati personali

LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA «PRIVACY» 39 Completamente diverso a quanto si è considerato fmo a questo momento è stato 1’atteggiamento della Conferenza episcopale italiana in questa materia. Si tratta, a mio giudizio, di una esperienza giuridica ehe merita una particolare at- tenzione, e ehe ritengo possa avere anche un carattere paradigmatico in una con- siderazione complessiva dell’insieme di interessi messi in gioco in questa e in analoghe questioni. IV. Il decreto generale della Conferenza episcopale italiana SULLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA: IL RELATIVO CONTESTO GIURIDICO STATUALE II20 ottobre 1999 è stato promulgato, infatti, un decreto generale della Confe­renza episcopale italiana contenente “Disposizioni per la tutela del diritto alia buo- na fama e alla riservatezza”. Si tratta di una norma strutturata in 12 articoli ehe in­tende essere uno sviluppo giuridico canonico dei diritto fondamentale formulate nel can. 220 CIC. Essa, tuttavia, risponde anche ad altre esigenze, come si vedrà. La norma italiana è il risultato di un processo -per la verità non eccessiva- mente lungo, tenendo conto dei normali ritmi di questo genere di enti-, formai­mente iniziato 1’anno prima, quando nell’assemblea generale dei novembre 1998, i vescovi italiani chiesero alia Santa Sede di concedere “mandato speciale per l’emanazione di un decreto generale ehe disciplini la tutela dei dati concer­nenti la persona dei fedele, impegnando la Presidenza a provvedere agli adempi- menti necessari”.2' La Conferenza episcopale italiana aveva, quindi, scelto di le- giferare collegialmente sull’argomento attraverso la via indicata nel can. 455 § 1 CIC, chiedendo alla Santa Sede le necessarie facoltà per emanare un decreto ge­nerale legislativo del can. 30 CIC: il mezzo ordinario per cui provvede alle re­stanti incombenze normative contenute nel codice. Meno male che, in seguito, Lambito del decreto venne giustamente ampliato, andando öltre la sola tutela dei dati concernenti la “persona dei fedele”, ribadendo nuovamente la ristrettezza del can. 96, di cui si è già detto a proposito dei termini più adeguati in cui è formulate il can. 220 CIC. È vero, tuttavia, che le disposizioni sulla “privacy” della Conferenza episcopa­le italiana si collocano anche in dialogo con la legislazione dello Stato italiano sull’argomento. Pur presentandosi corne uno sviluppo autonomo della normatíva canonica contenuta nel can. 220 CIC, il decreto CEI non nasconde tra le motiva- zioni della norma il fatto ehe sia “stata introdotta nell ’ordinamento giuridico italia­no una normatíva concernente il trattamento dei dati personali”. Sono diversi gli elementi che fanno rilevare nel decreto CEI un particolare impegno per venire incontro aile esigenze che possano sorgere in materia, da 21 21 Cf. Mogavero, Diritto (nt. 16), 596 ss.

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