Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale

TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NEL DIRITTO 1NTERCONFESSIONALE 63 delle altre Chiese e Comunità ecclesiali con la Chiesa cattolica. Quindi i fedeli possono per una giusta causa assistere agli atti dei culto divino degli altri cristiani e prendervi parte (l’esercizio di un pubblico ufficio o funzione da essi coperto, la parentela, l’amicizia, gli incontri ecumenici, ecc). In simili circostanze non è vietato ai cattolici di partecipare aile risposte comuni, ai canti, ai gesti liturgici e azioni della Chiesa della quale sono ospiti. Altrettanto dicasi nel caso in cui siano i non cattolici ad assistere alle celebrazioni della Chiesa cattolica. Il can. 670 § 2 tratta degli acattolici (ortodossi ed anche protestanti) a cui il Vescovo eparchiale concéda l’uso di un edificio cattolico, di un cimitero o di una chiesa quando manchino loro i locali idonei a celebrare degnamente il culto divino. Il CCEO prosegue, con il can. 671, per fornire altre direttive generali sulla communicatio in sacris. Il § 1 afferma ehe unicamente i ministri cattolici amministrano ai soli cattolici i sacramenti e, viceversa, i fedeli cattolici ricevono i sacramenti solo dai ministri cattolici. Il § 2 si riferisce ai fedeli cattolici ehe siano impediti fisicamente o moral- mente dall’accedere al ministro cattolico per ricevere i sacramenti della Peni- tenza, deU’Eucaristia e dell’Unione degli infermi. Tuttavia il Nuovo Direttorio Ecumenico (no. 122) ricorda ehe le Chiese ortodosse hanno una disciplina più restrittiva in tale materia, disciplina ehe i cattolici devono rispettare; anzi “un cattolico ehe desidera legittimamente ricevere la comunione presso i cristiani orientali (ortodossi) deve, nella misura dei possibile, rispettare la disciplina orientale e, se questa Chiesa riserva la comunione ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte”(no.l24). Per quanto riguarda il ricorso dei fedeli cattolici ai ministri delle altre Chiese e comunità ecclesiali protestanti, si noti ehe, rifacendosi alla dottrina cattolica dei sacramenti e della loro validità, un cattolico, in caso di pericolo di morte o in situazioni di grave e pressante necessità, “non puo chiedere i suddetti sacramenti che ad un ministro di una Chiesa i cui sacramenti sono validi, oppure ad un ministro che, secondo la dottrina cattolica dell’ordinazione, è riconosciuto come validamente ordina­to” (no. 132). Il § 3 si riferisce ai fedeli cristiani orientali ortodossi. Per gli stessi motivi già esposti, i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti de quibus a questi fedeli qualora lo richiedano spontaneamente e abbiano le dovute dispo- sizioni. Per quanto riguarda i fedeli cristiani di altre Chiese non cattoliche (ad esempio, varie comunità orientali in stato di separazione dalle Chiese ortodosse), non è lecito ai ministri cattolici amministrare loro gli stessi sacramenti, a meno ehe, a giudizio della Sede Apostolica, non si trovino, per quanto riguarda i sacramenti, in pari condizione delle predette Chiese orientali ortodosse.

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