Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Raffaele Coppola: Terrirorialita e personalita nel diritto interconfessionale
TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERCONFESSIONALE 61 Chiesa cattolica rimane in qualche modo congiunta con i cristiani non cattolici ed il battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell’unità, ehe vige tra tutti quelli ehe, per mezzo di esso, sono stati rigenerati. Il CCEO, nel designare i fedeli non cattolici e le loro Chiese e Comunità ecclesiali, usa in genere l’aggettivo acattolici, ma talvolta usa altresî l’espres- sione Chiese o Comunità ehe non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica. Il fatto della non piena comunione dei fedeli non cattolici con la Chiesa cattolica implica due conseguenze di indole giuridica: a) essi, incorporati a Cristo e alla sua Chiesa mediante il battesimo, non hanno nella Chiesa cattolica tutti i “diritti” e i “doveri” dei fedeli cattolici, giacché una tendenziale pienezza di diritti e doveri è più o meno estesa in funzione del grado di comunione con la Chiesa cattolica, anche se in questa prospettiva occorre ben distinguere tra Ortodossi e Protestanti; b) riguardo ai soggetti non cattolici è da ricordare il principio del can. 1490, secondo il quale “sono tenuti aile leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti...” (cf. CIC can. 11); in altri termini le leggi ecclesistiche proprie della Chiesa cattolica non si applicano, in quanto tali, agli altri battezzati. E’ ovvia la portata ecumenica del can. 1490: la Chiesa cattolica non si sente autorizzata ad imporre ai non cattolici la sua normatíva ecclesiastica, salvo ovviamente restando il diritto divino, riconoscendo alle loro Chiese il diritto di reggersi secondo le proprie discipline.10 Diversi sono i vincoli per mezzo dei quali le Chiese orientali non cattoliche e le comunità protestanti restano ancora unite con la Chiesa cattolica. Le Chiese orientali non cattoliche, quantunque separate, hanno veri sacramenti, soprattutto il sacerdozio e l’eucaristia, per mezzo dei quali restano unite con la Chiesa cattolica da vincoli stretti. Tra comunità protestanti e Chiesa cattolica vi sono effettive divergenze, non solo di indole storica, sociologica e culturale, ma soprattutto d’interpretazione della verità rivelata; una speciale affinité e stretta relazione è basata, comunque, soprattutto sul battesimo. Proprio a partire da questa differente considerazione dei fratelli non in piena comunione con la Chiesa cattolica già il Decretum de De Oecumenismo (Unitatis redintegratio del 21.11.1964) ipotizzava il nuovo modo di rapportarsi fra cristiani. 9Cf. R. Coppola, Volontà di rinnovamento nel tardo Medioevo e mutamento di paradigma: Martin Lutero, in Quaderni dei Dipartimento di storia e comparatione degli ordinamenti giuridici e politici, Université di Messina (in corso di pubblicazione). loCf. J. Abbass, II diritto canonico orientale nell’ordinamento ecclesiale, in K. Bhara- NIKULANGRA (a cura di), II diritto canonico orientale nell’ordinamento ecclesiale (Studi giuridici 34), Città del Vaticano 1995,78-79.