Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Péter Erdő: Il concordato in Europa

48 PÉTER ERDŐ bilaterali è l’“accordo” che si riferisce normalmente a questioni singole e quindi non regolamenta la totalità dei rapporti con lo Stato in questione. Nel periodo esaminato sono stati firmati 54 di tali accordi, tra i quali perö ha avuto un carattere “fondamentale” quello concluso con Israele nel 1993.8 Öltre gli accordi, nella prassi della Santa Sede, si riscontrano in questi ultimi decenni anche documenti diplomatici bilaterali chiamati “convenzioni”, “protocolli”, una intesa finanziaria eccezionale, unó scambio di lettere di sovrani, 8 scambi di note, nonché un “avenant” con la Francia.9 Malgrado il fatto ehe il “concor­dato” solenne, nel senso classico della parola, è diventato raro, alcuni documenti chiamati ufficialmente “accordi” rivestono un carattere globale, come per esempio quelli conclusi con la Spagna nel 1979, con l’Italia nel 1984, con la Croazia nel 1996 o con la Lituania nel 2000.10 11 III. Materie regolamentate negli accordi diplomatici bilaterali Quanto al contenuto di questi accordi o “concordati” nel senso più largo della parola si osservano diversi terni tipici negli ultimi decenni. La condizione generale della Chiesa viene trattata, naturalmente, nel concordato con la Polo­nia, ma anche negli accordi con la Spagna, con Italia, con San Marino, con la Croazia, con l’Estonia e con la Lituania e con vari Stati federali della Germania. Tale condizione giuridica è espressamente di diritto pubblico negli Stati federali tedeschi, ma anche in Estonia e Lituania. In altri accordi si stabilisée che la personalità giuridica nell’ordinamento canonico comporta anche la personalità giuridica nel diritto dello Stato.11 E’ questo il caso della Spagna, dellTtalia, della Polonia, ma viene menzionato anche in accordi conclusi con paesi ehe garanti- scono lo statuto di diritto pubblico alla Chiesa come tale (per es. alcuni Stati federali della Germania, Estonia e Lituania). Va osservato che in alcuni paesi europei la personalità giuridica civile di tutte le persone giuridiche interne della Chiesa viene riconosciuta mediante una legge statale, senza un patto bilaterale. Questo è il caso per esempio dell’Ungheria, dove la legge n. IV del 1990 riconosce espressamente la personalità giuridica di tutte le unità strutturali ed organizzazioni autonome interne (come gli istituti religiosi o le associazioni ecclesiastiche) di tutte le comunità religiose registrate presso il tribunale, se esse hanno personalità giuridica anche nell’ordinamento interno di queste Chiese. Per il riconoscimento delle persone giuridiche ecclesiastiche sono possibili vari meccanismi, come un elenco tassativo appartenante all’accordo bilaterale di 8 D’Onorio La diplomatie (nt. 7), 254. 9lvi 255. lOlvi 256. 11 Ivi 266.

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