Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Péter Szabó: Forma canonica dei matrimoni misto CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali

260 PÉTER SZABÓ della Chiesa. Poi, come realtà secondaria, c’è il rito essenziale: elementi, com’é ad esempio la benedizione sacerdotale, che la Chiesa puö stabilire per la validità del signum sacramentale.17 18 Stabilita questa differenza radicata nella stessa creazione, risulta ehe il segno sacramentale istituito storicamente non puö per niente subentrare al posto dei consenso matrimoniale. In questo senso il principio dei “consensus facit” fa parte anche della tradizione orientale, testimoniato da Giovanni Crisostomo fino a Nikodim Milas.xi Tenuta presente la diversa posizione di questi autori, la cui autorità neirambito ortodosso è tuttora indiscussa, potrebbe sorgere la domanda, se in caso della preferenza assoluta data alia benedizione sacerdotale come 1’unico elemento costitutivo dei matrimonio non ci troviamo forse di fronte alio stesso fenomeno di atteggiamento defensivo, in cerca di identité propria, sottolineato in altri contesti da autori ortodossi rinomati.19 Crediamo ehe la distinzione sopra riferita e nondimeno la sostanziale con- sonanza alla posizione cattolica di celebri autori dell’Ortodossia permettono di fare un’osservazione anche sulla posizione latina. In questa tradizione talvolta l’aspetto della struttura sostanziale radicata nell’ordine della creazione (cioè il consenso come causa efficiente) fu sopravalutato a scapito della teológia sulla ugualmente essenziale partecipazione della Chiesa alia celebrazione.20 Ci si potrebbe domandare a questo punto, se l’intervento mediatore della Chiesa venga sufficientemente manifestato nell’attuale prassi latina, e se il simbolismo sacramentale-ecclesiologico non diventerebbe molto più significativo se fosse rivalutato l’intervento del sacerdote? 17 U. NavARRETE, Questioni sulla forma canonica ordinaria nei Codici latino ed orien­tale, in Periodica de re canonica 85 (1996)496; cf. Pius XII. const, ap. Sacramentum ordinis, 30. XI. 1947, in AAS 40 (1948) 5-7. 18 “Matrimonium enim non facit coitus, sed voluntas” Ioannes Crisostomos, in PG 56, 802; “...Daher wird die Ehe in jenem Augenblicke als geschlossen angesehen, in welchem die Einwilligung beider Kontrahenten äußerlich zum Ausdrucke gelangt... Ist dies der Fall und ist die gegenseitige Einwilligung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zu Ausdrucke gelangt, dann erscheint diese Einwilligung als Grundlage der Ehe...”, in N. Milasch, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Mostar 21905, 583. Cf. ancora: PG 155, 509; PG 138, 703 e 706. 19 Cf. G. Florovsky sull’adoperazione illimitata dc\Voikonomia ai sacramenti cattolici (praticamente sulla messa in dubbio dei valore efficace dei sacramenti cattolici), il quale negli Anni Trenta ebbe a dire che ciö costituiva: “...una ‘opinione teologica’ privata, tarda e controversa, sorta in un periodo di confusione teologica e di decadenza nel frettoloso tentativo di dissociarsi quanto più nettamente possibile dalia teológia rontana”, G. Flo­rovsky, Limits of the Church, in Church Quartery Review 117 [1933-34] 125 (traduzione italiana dal Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano, 540). 20 W. MOLINSKI, Matrimonio, in Enciclopedia Teologica «Sacramentum Mundi», K. Rahner (a cura di), [Brescia 1976], vol. 5, 169.

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