Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Janusz Kowal: "Causa efficiens" del matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto del CCEO
CAUSA EFFICIENS DEL MATRIMONIO 241 se celebrato con lo stesso coito, è inutile, come testimonia il grande dottore Crisostomo ehe dice «Non fa matrimonio il coito, ma la volontà».8 Seguono poi i pronunciamenti di altri Pontefici: di Alessandro III dalla seconda metà del 12 sec.,9 di Innocenzo III dal 1198,10 * Eugenio IV dal 1439,11 Paolo III dal 1537,12 Pio XI dal 193013 e Paolo VI dal 1976.14 Molto chiare affermazioni al riguardo contengono soprattutto i documenti di Eugenio III e Pio XI. 11 primo di questi pontefici, nella famosa Bolla sull’unione con gli Armeni Exsultate Deo emanata nel Concilio di Firenze, afferma direttamente: Settimo è il sacramento del matrimonio, simbolo dell’unione di Cristo e della chiesa, secondo le parole dell’apostolo: «Questo mistero è grande [...]. Causa efficiente del sacramento è, secondo la regola, il mutuo consenso, espresso oralmente di persona.15 L’altro Pontefice, Pio XI, nell’enciclica Casti connubi dichiara ehe: ogni particolare matrimonio, in quanto si dice unione coniugale fra un uomo e una determinata donna, non puö cominciare a esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi; e questo atto libero della volontà, col quale ambedue le parti danno e accettano il diritto proprio del connubio, è talmente necessario perché esista vero matrimonio che non puö venire supplito da nessuna autorità umana.16 Ovviamente da parte del Magistero sempre viene presupposto, come lo fa esplicitamente lo stesso Pio XI, o più tardi la costituzione Gaudium et spes del Vaticano II che l’autore deli’istituto matrimoniale, e le leggi basilari che ne sono 8 Nicolaus I, Resp. Ad consulta vestra, 13 nov. 866, c. 3, in Denzinger: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Edizione bilingue P. Hünermann, ed., Bologna 1995 (= DS), n. 643, 367. 9 Alexandrus III, Ep. Verum post, (data incerta), in DS, n. 756: «Qualora [ira un uomo e una donna] il legittimo consenso... sia contestualmente dato, cosî appunto ehe l’uno accetti l’altro nel suo reciproco consenso con le abituali parole,... sia ehe si sia inserito il giuramento oppure no, non è lecito alla donna andare sposa a un altro» (= X. 4, 3). 10 Innocentius III, Ep. Cum apud sedem, 15 iul. 1198, in DS, n. 766: «Ci hai richiesto se un muto e un sordo possano unirsi in matrimonio con qualcuno. [...] essendo per il matrimonio sufficiente solo il consenso di coloro delfunionc dei quali si tratta, sembra bene ehe se uno in tali condizioni vuole contraire matrimonio, non lo si possa né lo si debba vietare, dato ehe è in grado di dichiarare con segni ciö che non puö con le parole» (= X. 1, 23). n Eugenius IV, Bulla Exsultate Deo, 22 nov. 1439, in DS, n. 1327. 12 Paulus III, Const. Altitudo divini consilii, 1 iun. 1537, in DS, n. 1497: «convertiti alia fede, prendano una fra quelle, quella ehe vogliono, e con questa contraggano matrimonio con parole riferite al presente, come è di regola». 13 Pius XI, Enc. Casti connubii, 31 dic. 1930, in AAS 22 (1930) 541-573. 14 Paulus VI, Alloc, ai Prelati della Rota Romana, 9 feb. 1976, in AAS 68 (1976) 206: «il matrimonio viene alia sua esistenza nel momento stesso in cui i due coniugi prestano il loro consenso matrimoniale giuridicamente valido». 15 Eugenius IV, Bulla Exsultate Deo, 22 nov. 1439, in DS, n. 1327. 16 Pius XI, Enc. Casti connubii, 31 dic. 1930, in DS, n. 3701.