Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto

CONFERENZE EPISCOPALI SUL MATRIMONIO MISTO 235 familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all’estero, in ambiente non cattolico, e simili”.44 La Conferenza episcopale dello Sri Lanka considera che “possono ritenersi gravi difficoltà le seguenti”, lasciando chiaramente aperta la possibilità di considerare sufficienti altri inconvenienti. Quella ungherese dopo avere elenca- to alcune delle gravi difficoltà che giustificano la dispensa, aggiunge: et aliae rationes similes”. Lo stesso prevede la Conferenza argentina. Tuttavia la Conferenza maltese sembra ehe abbia preso questa sua compe- tenza come impegnativa per la validità della dispensa, in quanto esordisce dicendo che “la Conferenza episcopale autorizza la concessione della dispen­sa...”, forse interpretando che l’Ordinario del luogo non avrebbe la facoltà di concederla se non dietro taie autorizzazione. 2. Le gravi difficoltà motivanti la dispensa Di solito, come detto, le Conferenze si sono limitate a stabilire un elenco di circostanze ehe si considerano di grave difficoltà e ehe quindi giustificano la dispensa dalla forma canonica. C’è una sostanziale convergenza su quali siano tali circostanze, cosicché per paradosso il diritto particolare ha generato un quasi diritto universale per coincidenza. Vengono considerate infatti gravi difficoltà per osservare la forma canonica: a) Il pericolo di grave danno morale o materiale per i contraenti o per i loro congiunti (Messico, Venezuela, El Salvador, Cile, Brasile, Perd, Sri Lanka, Rep. Dominicana). b) L’opposizione irriducibile della parte non cattolica o dei suoi parenti a partecipare al rito cattolico (Perù, Africa del Nord, El Salvador, Ungheria, Venezuela, Sri Lanka, Brasile, Francia, Cile, Messico, Germania, Spagna, Rep. Dominicana).45 c) Il grave e altrimenti insolubile conflitto di coscienza per la parte non cattolica, o per alcuna delle parti (Cile, Brasile, Germania, Porto Rico Argentina, Perù, Sri Lanka, El Salvador, India, Spagna, Rep. Dominicana, Ungheria, Venezue­la, Honduras, Messico). Talvolta si aggiungono altre quali: A4 Decreto generale sui matrimonio, art. 50. Cf. G. Terraneo, Dispensa dalla forma canonica e celebrazione dei matrimoni misti, in Quaderni di diritto ecclesiale 5 (1992) 301. Inoltre quando la parte non cattolica è un valdese o un metodista, nel Testo comune sottoscritto si considera motivo valido per la dispensa l’accordo maturato in merito tra le parti (n. 2.5; vid. il relativo Testo applicative n. 26). 45 “A patto ehe essa non rifïuti espressamente la sacramentalità”, avverte la Conferenza deli’Honduras.

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