Folia Canonica 4. (2001)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto

228 JOSÉ T. MARTIN DE AGAR come è d’altronde logico, poiché l’Ordinario del luogo si deve accertare ehe sono adempiute le cauzioni del c. 1125 prima di concedere la licenza o la dispensa. La Conferenza episcopale di El Salvador si è limitata a riprodurre i requisiti del c. 1125. La Conferenza episcopale svizzera richiede soltanto ehe il parroco o il suo sostituto renda edotta la parte cattolica dei suoi doveri e ehe essa si dichiari d’accordo. La Conferenza episcopale scandinava considera sufficiente che il sacerdote dichiari che la parte cattolica ha preso gli impegni esigiti e ehe la parte non cattolica ne ha preso atto. 4. I prob le mi difondo Ma, öltre queste precisazioni di carattere piuttosto burocratico, le cauzioni chieste alla parte cattolica in un matrimonio misto pongono problemi più profondi, riguardanti la loro ragion d’essere, l’esigibilità o la possibilità della loro reale attuazione, problemi talvolta anch’essi affrontati dalle Conferenze episcopali. Le cauzioni sono laformalizzazione canonica, per un caso specifico, dell’ob- bligo che per diritto divino incombe su tutti i fedeli “di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa” (c. 209 § 1) e del dovere per i genitori cattolici di “curare l’educazione cristiana dei figli” (c. 226 § 2, cf. c. 793 § 1). La scelta di sposare chi non è cattolico (anche di fatto) se non costituisce di per sé un venir meno a questi obblighi, ne comporta oggettivamente un rischio, tanto più grave quanto maggiore è la differenza di credo, ed è per questo che si sollecita al cattolico ad assumere un particolare impegno al fine di allontanarlo soggettivamente quanto possibile. Che se non volesse impegnarsi non si deve concedere la licenza, come prevede la legislazione particolare canadese. Tuttavia ci possono essere situazioni talmente difficili dal punto di vista oggettivo da far prevedere scarse possibilità di successo all’impegno soggettivo del cattolico,30 e allora la concessione della dispensa diventa più problematica. Ciô avviene ad esempio in paesi a maggioranza musulmana o di una cultura di netta subordinazione della donna al marito, come il Benin, dove la Conferenza episcopale ha deliberato che la dispensa sarà concessa normalmente, dietro le cauzioni di rito, se la parte cattolica è l’uomo, mentre per il caso contrario “la 30 La CEI ricorda a questo proposito che “in particolare è doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri di coscienza ehe ne deri vano, specialmente nell’educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa” (Decreto generale sui matrimonio canonico, art. 52).

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