Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto
226 JOSÉ T. MARTIN DE AGAR perché la validità della concessione dipenda dalla sincerità delle promesse faite. Su questo punto la Conferenza episcopale canadese ha disposto che non sia autorizzata la celebrazione “nel caso in cui appaia chiaramente ehe la parte cattolica non è sincera nelle sue promesse o si rifiuta di farle”. D’altro canto, l’adempimento delle cauzioni (e i dati emersi da tale adem- pienza riguardo le disposizioni delle parti) possono concorrere corne causa motivante della concessione o del diniego della dispensa, o per lo menő se ne deve tenere conto nel giudicare la sufficienza della causa principale addotta. Comunque, anche senza poter dare una risposta concludente, si puö per lo menő affermare ehe la questione è dubbia e quindi si deve stare per la validità del matrimonio.25 Le Conferenze episcopali non si sono direttamente pronunciate sulla questione; tuttavia alcune di esse, nel deliberare suile cauzioni, sembra (almeno dalla terminológia impiegata) ehe abbiano interpretato in senso irritante le condizioni dei canone 1125; cosi la CEI stabilisée ehe la licenza o dispensa “puö essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125”. Altre hanno introdotto nuove condizioni come quella del Benin, per la quale “la dispensa sarà subordinata” all’accettazione di certi impegni da parte del non cattolico, che vedremo in seguito. Corne abbiamo visto, la Conferenza canadese ha disposto che “la celebrazione di un matrimonio misto non puö essere autorizzata nel caso in cui appaia chiaramente ehe la parte cattolica non è sincera nelle sue promesse o si rifiuta di farle”. 2. Competenza della Conferenza episcopale secondo il c. 1126 riguardo al c. 1125 Il 1° comma del c. 1125 esige ehe la parte cattolica “si dichiari pronta ad allontanare pericula a fide deficiendi e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica”. Il c. 1126 demanda alla Conferenza episcopale sia di stabilire il modo in cui devono essere fatte le dichiarazioni e promesse richieste dal c. 1125, sia di determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata. Lo stesso canone avverte ehe tali dichiarazioni e promesse “semper requiruntur”, quindi non sta alla Conferenza episcopale decidere se tali dichiarazioni e promesse si devono fare oppure no; la sua competenza riguarda invece il modo come devono essere fatte, la forma in cui devono constare esternamente e in ehe 25 D’altronde, è significativo il fatto che non esista giurisprudenza rotale in merito, per matrimoni celebrati dopo l’instr. Matrimonii sacramentum. Vedi Franceschi, Rassegna (nt. 19).