Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - José T. Martín de Agar: Norme delle conferenze episcopali sul matrimonio misto
222 JOSÉ T. MARTIN DE AGAR quindi se non mi stendo qui sul piano dottrinale, non è per mancanza di sensibilità teologica, ma per varie ragioni: a) la prima, perché essendo il nostro un discorso giuridico, è preferibile non allontanarsi troppo da esso e di fare gli opportuni rilievi man mano essi si ren dano opportuni; b) la seconda, perché quali che siano le differenze teologiche tra le diverse fattispecie, non è meno certo che sul piano canonico si riflette anzitutto la loro, anche teologica, somiglianza; c) e ancora perché dal punto di vista del trattamento legale, le differenze teologiche vengono ricondotte sostanzialmente alla differenza giuridica tra validità e liceità ovvero tra nullo e illecito. III. Le competenze della Conferenza EPISCOPALE Affermata dunque la sostanziale unità di regime legale per tutti i matrimoni che in senso molto lato si possono chiamare misti, passiamo a studiare separa- tamente la dispensa o licenza richiesta per la loro celebrazione16 Le Confe- renze episcopali, senza tralasciare gli opportuni avvertimenti, parlano spesso indistintamente di licenza, dispensa, autorizzazione o permesso. e la dispensa dalla forma canonica: i due argomenti che chiamano in causa le Conferenze episcopali. È proprio questo coinvolgimento delle Conferenze in tema di matrimoni misti la prima novità ehe merita di essere rilevata. Esso, corne prima accennato, compare nel mp. Matrimonia mixta, nel cui proemio si riconosce che la complessità e varietà di situazioni ehe presentano i matrimoni misti, fa sî ehe anche la loro disciplina “non possa essere uniforme e debba invece essere adattata alle differenti circostanze dei casi... a seconda delle varie condizioni dei coniugi o i diversi gradi della loro comunione ecclesiale”.17 Se queste parole possono essere riferite alla diversité tra le fattispecie, nondimeno si devono anche riferire aile “ragioni e circostanze di tempo, di luogo e di persona”,18 quindi aile condizioni culturali e sociali in cui il problema dev’essere affrontato. Ed è questo che esige il ricorso al diritto particolare, corne di fatto avviene nelle norme 7, 9, 10 e 12 del citato mp. 16 17 mp. Matrimonia mixta, Proemio, cf. EV/3, 2425. 18 mp. Matrimonia mixta, norma 3; cf. EV/3, 2433. Cf. J. Tomko, De Litteris Apostolicis «Matrimonia mixta», in Monitor Ecclesiasticus 95 (1970) 171-187.