Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Julio Manzanares: La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali
FORMA CANONICA NEI MATRIMONI MISTI 215 3. Altro capitolo aperto della difficile materia dei matrimoni misti, è quello dell’educazione dei figli; capitolo che puö stare tra ciè ehe avvicina e rafforza il cammino verso l’unità o ciö ehe lo allontana. Faremo solo un breve cenno. Sappiamo della promessa ehe fa il coniuge cattolico affinché tutta la proie venga battezzata e educata nella Chiesa Cattolica (cf. c. 1125, 1°), promessa della quale si informa la parte non cattolica (cf. c. 1125, 1-2). Tuttavia, corne dice il già citato testo comune sottoscritto dalla Chiesa Cattolica e i Valdesi, “ognuno di essi deve tener presente l’analogo diritto-dovere del coniuge e il diritto dei figli di ricevere tale educazione in un quadro pedagogicamente valido, cioè in un ambiente di concordia e di comunione familiare e non di contesa e di contraste ehe potrebbe provocare in loro uno stato di indifferenza religiosa”.40 Più ancora : “In nessun caso dovrà essere privilegiata una linea agnostica, neutrale o confusa, anche se adottata con l’intenzione di rimettere in seguito la soluzione del problema alla libera decisione dei figli.”41 Conclusione Giunti alla fine della nostra esposizione, possiamo indicare le seguenti conclusioni: 1. La forma canonica, quella che assicura ciö ehe è valido e lecito nella celebrazione, è necessaria anche nella celebrazione dei matrimoni misti, fatta eccezione di quello ehe si dice nel c. 1127, §1, se contrae matrimonio una parte cattolica con altra non cattolica di rito orientale; 2. Nonostante tutto, è possibile la dispensa da parte delfOrdinario del luogo, per rispondere a necessità ehe possono sorgere tra i fedeli; 3. La forma canonica puö adottare forme diverse, tra le quali puö esserci quella ehe si verifica nella forma civile; 4. Nonostante tutto, la Chiesa preferisce, per quanto riguarda il fedele cattolico, la celebrazione davanti al ministro di altra confessione, per offrire un conteste religioso più conforme con il sacramento del matrimonio che si sta celebrando; 5. Si deve assolutamente escludere ehe prima o dopo la celebrazione canonica vi sia un’altra celebrazione religiosa dello stesso matrimonio per dare o rinnovare il consenso (c. 1127, § 3). 40 Testo comune (nt. 8), 162. 41 Ibid.