Folia Canonica 4. (2001)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Julio Manzanares: La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali
FORMA CANONICA NEI MATRIMONI MISTI 211 II. Legislazione vigente: Correggere ciö che allontana 1. Parte fondamentale della nuova legislazione fu quella di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli interposti tra entrambi i contraenti. Da questa preoccupazione, scomparve il precedente impedimento impediente, prevalendo un criterio di benevolenza sulla severità: (“severissime Ecclesia ubique prohibet” dal CIC 1917) e valorizzando ciö ehe condividiamo, più che quello che ci divide.19 Potrebbe forse sorprendere la proibizione ancora esistente per questi matri- moni (cf. c. 1124) e il requisito della licenza (cf. c. 1125). Lo spiega cosi il ‘testo applicative del testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti’: “il requisito della licenza non deriva dal fatto ehe il matrimonio misto interconfessionale sia considerato in se stessso negativo, ma deriva dalla particolare difficoltà insita in tale matrimonio”.20 Per capire aneor meglio questa licenza data dall’autorità competente, il testo applicativo fa notare ehe l’assenso alia celebrazione dei matrimonio è dato alia parte cattolica e non riguarda, se non indirettamente, la parte evangelica, “ehe non è soggetta alla giuriusdizione della Chiesa Cattolica ( cf. c. 11 ) e tanto meno riguarda il ministro acattolico, al quale è riconosciuta piena autonómia nell’eser- cizio della sua funzione”.21 2. Più delicato è l’argomento delle “cautele”, ehe fecero esclamare al mondo protestante della Germania: “la disciplina sui matrimoni misti è la vera pietra di confronte per scoprire” num Ecclesia Catholica principia veri Oecumenismi sequatur".22 L’insoddisfazione era unita all’obbligo di:- battezzare ed educare la prole nella Chiesa Cattolica, sottoscritta da entrambi i contraenti (c. 1061*, § 1.2a);- procurare, con prudenza, la conversione dei coniuge acattolico (cf. c. 1061 *§1.2a); 19 È eloquente ciö che dice LG. 15: “Con coloro che, battezzati, sono si insigniti dei nome cristiano, ma non professano la fede integrale o non conservano l’unità della comunione sotto il successore di Pietro, la Chiesa sa di essere per più ragioni unita. Ci sono infatti molti ehe hanno in onore la Sacra Scrittura come norma della fede della vita, mostrano un sincero zelo religioso, credono con amore in Dio Padre Onnipotente e in Cristo, Figlio di Dio e Salvatore, sono segnati coi Battesimo...”. Si veda anche UR 8. 20 CEI Commissione episcopale per l'ecumenismo - Chiesa Valdese, Testo applicativo, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 31. X. 2000, 372. 21 Ibid. 22 “Legislatio de matrimoniis est casus seu signum distinctivum quo probatur, num Ecclesia Catholica principia veri oecumenismi sequatur”; cf. WESEMANN, De motu (nt. 4), 696.