Folia Canonica 4. (2001)

STUDIES - Pablo Gefaell: Metodologia dell'insegnamento del diritto canonico orientale ai latini

INSEGNAMENTO DEL DCO AI LATINI 169 zione dell’unità dei cristiani (cf. Orientalium Ecclesiarum n. 24) fa si ehe lo studio della disciplina orientale comporti anche una opportunité preziosa per arricchire questa formazione nei nostri studenti. II. Quale tipo di insegnamento è il più conveniente? Credo che per l’importanza conferitagli dal Santo Padre, l’insegnamento di questa materia in una Facoltà latina non puö limitarsi alla semplice offerta di un corso opzionale o seminario. Mi pare, infatti, che esso debba influire su tutto l’insegnamento dei diritto canonico. A tale scopo si potrebbe provvedere in diversi modi. Una prima possibilité sarebbe promuovere in ogni materia del curricolo uno studio congiunto delle discipline occidentale e orientale, per compararle, armo- nizzarle, e nella misura del possibile dare una visione integrata degli istituti giuridici corrispondenti. Questo metodo richiede grande impegno da parte di ognuno dei professori per acquisire una formazione personale seria suile pecu- liarité della disciplina orientale riguardante la sua materia (processuale, penale, gerarchia, sacramenti, ecc.). Tuttavia, credo ehe all’interno del corpo docente non si possa fare a meno di un professore specializzato nel diritto orientale nel suo insieme. Questo professore, specializzato nel diritto orientale, dovrebbe farsi carico di promuo­vere tra i professori la conoscenza dei diritto orientale tramite seminari, corsi di aggiornamento, consigli e indicazioni specifiche a riguardo di un argomento ehe stia studiando qualche professore, segnalazione di bibliográfia, ecc. L’altra possibilité sarebbe stabilire una materia completa in se stessa dentro dei curricolo ordinario degli studenti. Non si tratta di formare specialisti in diritto orientale, bensi di integrare la formazione canonistica latina con una conoscenza sufficiente dell’altro «polmone della Chiesa». Le diverse materie curricolari possono offrire - e fortunatamente è cosî ogni volta di più - diversi riferimenti agli aspetti di interconessione tra il diritto latino * I. dei Dottori deH’Oriente cristiano (cf. Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, istr. Inspectis dierum, 10. XI. 1989, in AAS 82 [1990] 607-636); prendere esempio dalle Chiese d’Oriente per l’inculturazione del messaggio dei Vangelo; combattere le tensioni fra Latini e Orientali e stimolare il dialogo fra Cattolici e Ortodossi, formare in istituzioni specializzate per 1’Oriente cristiano teologi, liturgisti, storici e canonisti ehe possano diffon- dere, a loro volta, la conoscenza delle Chiese d’Oriente; offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento adeguato su tali materie, soprattutto per i futuri sacerdoti (cf. Congrégation pour l’Éducation catholique, lett. cire. En égard au développement, 6. I. 1987, in Enchiridion Vaticanum 10, 810-814, nn. 9-14.) Sono indicazioni sempre molto valide, suile quali intendo insistere con particolare forza» (Ioannes Paulus II, litt. ap. Orientale Lumen, n. 24).

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