Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali
FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITA LOCALI 113 Benché la clausola abrogativa prima citata della Sacri canones sia assai categorica e in teória potrebbe riguardare perfino i privilegi öltre alle leggi,63 64 i diritti in questione dei primate sulla Chiesa greco-cattolica ungherese sono rimasti sicuramente intatti. Infatti i canoni introduttivi dei Codice dispongono espressamente sia dei vigore dei privilegi papali sia di quello delle consuetudini immemorabili. Da queste norme si vede ehe come regola principale sia i privilegi apostoliéi che le consuetudini immemorabili rimangono in vigore. Per abrogare i primi è necessaria la revoca espressa nei canoni dei Codice, mentre per quanto riguarda le consuetudini immemorabili - assai diversamente dalla norma latina parallela - il CCEO espressamente non ne mette neanche in prospettiva 1’abrogazione. Rispetto alla già citata clausola abrogatoria, molto generale come abbiamo detto, della cost. Sacri canones questi canoni sono norme speciali, consequentemente rimangono in vigore. Da tutto ciö deriva ehe i diritti dei Primate, siccome essi riguardano tutti i cattolici ehe vivono entro i confini politici dei Paese indipen- dentemente dal loro rito,65 sono rimasti intatti anche per quanto riguarda i fedeli dell’eparchia bizantina di Hajdúdorog. Tra questi diritti primaziali, attualmente abbastanza limitati, è sopratutto il potere giudiziario che, dal nostro punto di vista, ha un’importanza pratica, in quanto viene esercitato nell’ambito di un tribunale ordinario di terzo grado. Prendendo in considerazione la qualifica di questa potestà (ordinaria ad instar propriae66), la quale quindi è diversa ad ogni modo dalla qualificazione “delegata” prospettata dal CCEO c. 175, anche questa subordinazione difficilmente sembra essere conciliabile - in base alle ragioni analoghe a quelle menzionate sopra, sui potere metropolitano “estraneo” - con lo stato sui iuris della Chiesa ungherese di rito bizantino. Riassumendo quest’ultimo capitolo possiamo affermare ehe le prerogative del Primate d’Ungheria, quantunque siano competenze modeste, trattandosi di una giurisdizione ordinaria, segno quindi dell’ingerenza giurisdizionale di Legatus Natus in Hungária praeter titulum et honorem Primatis etiam vera quaedam jura jurisdictionis primatialis retinuit; quod jus singulare non videtur esse sublatum”, in X. Wernz -P. VlDAL, Jus canonicum, II, Romae 1928, 556; cf. C1C c. 438. 63 J. Török, Magyarország prímásának jogai, Pest 1859; I. KÉSMÁRKY, Az esztergomi érseknek mint Magyarország prímásának jogai és kiváltságai, Budapest 1896; BERESZTÓCZY, A hercegprímási főszentszék, in Notter-Emlékkönyv, Budapest 1941; Papp, Magyarország prímásának joghatósága és a görögkatolikus egyház, Miskolc 1942, 3; A. Szentirmai, The Primat of Hungary, in The Jurist 21 (1961) 27^16; P. Erdő, II potere giudiziario del primate d’Ungheria, I. Rilievi storici, in Apollinaris 53 (1980) 272-292. 64 Cf. nt. 52. 65 Gy. Papp, Magyarország (nt. 63), Miskolc 1942, 3. 66 P. Erdô, P., II potere giudiziario del primate d’Ungheria, II. Osservazioni canonistiche, in Apollinaris 54 (1981) 214.