Folia Canonica 4. (2001)
STUDIES - Péter Szabó: Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria - Figura codiciale e particolarita locali
FIGURA CODICIALE E PARTICOLARITÀ LOCALI 105 comune (cf. CCEO c. 985 § 2), e anche l’esatta elaborazione del piano dal punto di vista tecnico-giuridico.34 2. Competenza del gerarca-capo. Le competenze di governo della gerarca- capo come autorità superiore vengono descritte nel can. 176. Quindi, a menő che non sia espressamente stabilito diversamente, la potestà superiore di questa gerarca si estende su tutte le questioni che il diritto comune (e cioè soprattutto il CCEO stesso) rimanda al diritto particolare o alla superiore autorità ammini- strativa della Chiesa sui iuris. Per la validità di qualsiasi atto di governo superiore è necessaria il previo consenso della Sede Apostolica.35 Riassumendo, bisogna quindi chiaramente sottolineare che ognuno dei tre canoni, i quali si trovano nel capitolo II del titolo VI, ha un diverso soggetto attivo. Nel primo si tratta di legislazione pontificia, nel secondo si paria di un gerarca delegato dalla Sede Apostolica ehe va evidentemente distinto dal prelato ehe si trova a capo della Chiesa in questione,36 mentre nel c. 176 si tratta dell’attività propria di governo dei gerarca-capo. 34 Su questo tipo di attività dei Pontificio Consiglio per 1’Interpretazione dei Testi Legislativi vedasi ad esempio: J. Herranz, II Pontificio Consiglio per l 'Interpretazione dei testi legislativi, in A. Bonnet - C. Gullo (a cura di), La Curia Romana nella Cost. Ap. “Pastor Bonus" (Studi giuridici 21), Città del Vaticano 1990, 476. Per la competenza ulteriormente dichiarata dei Consiglio in riferimento alie Chiese orientali si veda: Secretaria STATUS, Epistula..., in Communicationes 23 (1991) 14—15. 35 Nella luce del CCEO can. 178 sembra ehe il c. 176 intendi dare una delimitazione tassativa della competenze superiori in questione. (A questo punto si potrebbe notare ehe il CCEO lascia a desiderare nella tecnica giuridica della delimitazione di competenze delle autorità sui iuris. Per un’analisi di tale problematica riguardo al Consiglio dei Gerarchi della Chiesa metropolitana sui iuris vedasi il nostro studio: La questione della competenza legislativa dei Consiglio dei gerarchi [Consilium Hierarcharum], Annotazioni all’interpre- tazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, in Apollinaris 69 [1996] 485-515.) 36Giova notare ehe la mancanza degli articoli nella lingua latina grammaticalmente renderebbe forse possibile una duplice interpretazione dei c. 175. (Per il testo originale dei canone vedasi la nota seguente.) Difatti, la prima edizione inglese traduce 1’espressione Hierarcha dei c. 175 con un articolo determinativo, e per conseguenza - almeno consideran- dolo nel contesto dei c. 174 - dà l’impresssione ehe il gerarca con facoltà metropolitane sia lo stesso capo-presidente ehe viene menzionato nel canone precedente, e cioè, i soggetti attivi dei cc. 174 e 175 siano identici: “These Churches immediately depend on the Apostolic See, however the hierarch exercises the rights and obbligations mentioned in can. 159, n. 3-8, as a delegate of the Apostolic See”, in Code of Canons of the Eastern Churches. Latin-English Edition. Translation Prepared under the auspices of the Canon Law Society of America, Washington D.C. 1992, 83 (il corsivo è nostro). Forse è in base a questa traduzione imprecisa ehe autori di lingua inglese affermano espressamente la detta identificazione; vedasi ad esempio: A. Valiyavilayil, The Notion of sui iuris Church, in The Code of Canons of the Eastern, Essays in honour of Joseph Cardinal Parecattil, J. Chiramel- K. Bharanikulan- gra (ed.), Alwaye 1992, 86 Faris, The Eastern (nt. 20), 397. Tuttavia la logica interna (lo scopo) del c. 175 esclude assolutamente la detta interpretazione identificati va. Le funzioni metropolitane sono di carattere vigilativo e suppletivo; per conseguenza ex natura rei vanno