Folia Canonica 3. (2000)
STUDIES - Péter Erdő: Disciplina penitenziale interrituale (interecclesiale) nella Chiesa cattolica
DISCIPLINA PENITENZIALE INTERRITUALE 51 Ecclesiarum costituisce proprio la fonte del c. 991 del Codice latino21 22. Cosi, se non il Codice latino, ma certamente il Decreto dei Concilio riguarda anche i fedeli orientali. Quindi essi hanno il diritto di recarsi dal confessore latino. Questo diritto viene persino chiamato fondamentale da alcuni autori, dato ehe la scelta del confessore tocca direttamente la persona dei fedele nella sua dignità e intimità23. Detto questo risulta chiaro ehe il confessore latino puö assolvere non soltanto validamente, ma anche lecitamente un penitente orientale da un peccato ehe è riservato nel diritto della Chiesa sui iuris di questo fedele. Il motivo è che in questo caso non siamo di fronte nemmeno ad un divieto indiretto, perché al fedele orientale non sembra vietato confessare il proprio peccato riservato. Da tutto cio si dà perö un problema pastorale. Dato ehe i fedeli orientali vivono spesso in una situazione di diaspora, accade frequentemente ehe possono raggiungere con facilité un confessore latino. Cosi sorge di nuovo la domanda circa l’ineffícacia della riserva dei peccati nel diritto orientale. Per risolvere tale difficoltà realmente esistente si offrono diverse possibilité nel diritto latino. Prima di tutto, come abbiamo detto all’inizio, sembra senz’al- tro possibile ehe il Vescovo diocesano latino stabilisca la riserva a se stesso dei peccati ehe sono riservati nelle Chiese orientali sui iuris più diffuse nel suo territorio. In questo caso la riserva si potrebbe riferire soltanto ai casi, quando il penitente appartiene alia rispettiva Chiesa orientale. Tale misura sarebbe una limitazione della facolté dei confessori, e cosi potrebbe obbligare tutti i confessori latini sui territorio della diocesi. Analizzando la natura di un divieto di questo genere si danno due ipotesi: 1) o si tratta di una misura legislativa e cioè di una legge particolare ehe sarebbe cosi analoga alia riserva dei peccati nel diritto orientale e ehe sembra possibile in base alla potestá generale dei Vescovi diocesani (cf. c. 381 § 1; CD 8a); 2) o si tratterebbe almeno di un atto amministrativo previsto nel c. 967 § 2 secondo cui “Coloro ehe godono della facolté di ricevere abitualmente le confessioni sia in virtù dell’ufficio, sia in virtù della concessione dell’Ordinario del luogo di incardinazione, o dei luogo in cui hanno domicilio, possono esercitare la medesima facolté dovunque, se rOrdinario dei luogo non lo abbia negato in un caso particolare, ferme le prescrizioni del can. 974, §§ 2 e 3”. Tale divieto puö provenire quindi non soltanto dal Vescovo diocesano, ma anche dagli altri ordinari dei luogo, e puö 21 Cf. G. Damizia, Commento al c. 991, in Commento al Codice di Diritto Canonico, P. V. Pinto (a cura di), Roma 1985, 590. 22 Cf. Codex luris Canonici auctoritate loannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, 276. 23 Cf. per es. T. RincÓN-PÉREZ, Libériád del seminarista para elegir el “moderador" de su vida espiritual in Ius Canonicum 28 (1988) 479; Id., La liturgia y los sacramentos en el derecho de la lglesia, Pamplona 1998, 238-239; W. H. Stetson, Comentario al c. 991, in Comentario exegético (nt. 16), III, 842-843.