Folia Canonica 3. (2000)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Géza Kuminetz: Alcune osservazioni sui titoli di competenza nelle cause di nullita matrimoniale con particolare riferimento ai punti 3-4. del canone 1673

270 GÉZA KUMINETZ IV. L’ANALISI DEL CONTENUTO DEL CANONE 1673 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI 3^4 DEL MEDESIMO CANONE Si íratta di quelle cause che non sono riservate alla Santa Sede. Vediamo ehe nei primi due titoli non ci sono condizioni, mentre negli ultimi ne troviamo due. Forse questa è la più importante differenza fra questi titoli. Nell’ applicare i primi due generalmente non c’è alcun problema presso i tribunali ecclesiastici, invece negli ultimi esistono certi problemi, anche per quanto riguarda 1’interpretazione, come vedremo più avanti. 7. Titolo: Luogo della celebrazione dei matrimonio Ci siano permesse due osservazioni. La prima: il luogo della celebrazione del matrimonio è proprio quel luogo dove i contraenti hanno manifestato il loro consenso, secondo la forma canonica sia ordinaria che straordinaria. Tale luogo appartiene a una parrocchia o a una diocesi. Questa parrocchia o diocesi ha un tribunale diocesano o interdiocesano in prima istanza. Questo è il tribunale competente, indipendentemente da eventuali smembramenti. La seconda osser- vazione: Alcuni autori parlano di forum contractus matrimonialis, per analogia con il forum contractus generale del canone 1411. Seguendo il parere di Ochoa, possiamo dire ehe questa terminológia non è esatta, e neanche 1’analogia è fondata. “Anche se il Codice usa due volte il termine contractus in riferimento al matrimonio (cf. cann. 1055 2§, 1097 2§), è ormai chiaro ehe il matrimonio non è un contratto nel senso stretto o ehe, almeno, non lo è nel senso del can. 1411.”13 2. Titolo: Luogo dei domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta Con questo titolo siamo ritornati alla disciplina precedente. Il Motu Proprio Causas matrimoniales introduceva il forum commorationis non precariae partis conventae, sostituendo Pallóra vigente forum domicilii vel quasi-domicilii partis conventae (CIC 1917 1964. k.). II nuovo Codice invece l’ha ripreso, abrogando definitivamente il titolo della commoratio non precaria. Si tratta di un vero domicilio o quasi-domicilio preso cioè nel senso canonico. Come si puö acquistare un domicilio o quasi-domicilio? Ce lo dice il canone 102. Sappiamo ehe una persona puö avere uno o più domicili oppure quasi- domicili. E tutti i tribunali appartenenti a questi territori possono essere compe­tenti, ma di fatto diventa competente unicamente quello ehe cita legittimamente per primo le parti per la contestazione della lite. 13 Ocho a, l titoli (nt. 1), 149

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