Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Ján Duda: La formazione, nomina e rimozione dei giudici ecclesiastici
GIUDICI ECCLESIASTICI 257 Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas ab Apostolica Sede condeditur”.62 63 b) L’abbandono pubblico della fede cattolica o della comunione della Chiesa. Si tratta dell’eresia (l’ostinata negazione di qualche verità della fede cattolica), dell’apostasia (il ripudio totale della fede cattolica) e lo scisma (il rifiuto del govemo dei papa e dei vescovi in comunione con lui) (can. 751). Perché questo abbandono della fede implica la separazione dalla comunione della Chiesa, deve essere pubblico e dichiarato formaimente dali’autorité competende della Chiesa (can. 194 § 2). Con questa dichiarazione si attua ipso iure la perdita dell’uffício ecclesiastico. c) Il chierico che attenta il matrimonio. Anche questo il fatto deve essede dichiarato da parte deU’autorità della Chiesa e con questa dichiarazione si attua la perdità dell’uffico ecclesiastico per il diritto stesso (can. 194 - § 2).64 62 Dimmissione dallo stato clericale è una pena espiatoria (can. 1336 - § 1,5). Nel diritto penale della Chiesa (libro VI del codice) non è mai obbligatoria (è formulata come una possibilità: “non excepta dimissione a statu clericale”): can. 1364 (L’apostata, l’eretico, lo scismatico), can. 1367 (chi profana le specie sacre), can. 1370 - § 1 (violenza fisica contre il papa), can. 1387 (delitto di sollecitazione contre il sesto comandamento), can. 1394 - § 1 (chierico ehe attenta il matrimonio anche solo civilmente), can. 1395 - §§ 1-2 (chierico concubinario o ehe abbia commesso un altro delitto contre il sesto comandamento). Per il processo penale: CIC 1983, cann. 1717-1731; V. De Paolis, Il processo penale giudiziale, in I procedimenti (nt. 15), 283-313; P. Erdő, Il processo canonico penale (il manuscritto: la relazione tenuta nel IX simposio di diritto canonico in SpiSská Kapitula in Slovacchia nel agosto del 1999). 63 L’instanza deve avere una sua istruttoria, ehe va effettuata secondo una particolare procedura di carattere amministrativo ai sensi delle Norme emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede 14 ottobre 1980, ma è opportuno tener presenti anche le norme emanate dalla medesima Congregazione 13 gennaio 1971 e 26 giugno 1972: Sacra Congregatio PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (ad usum internum Sacrae Congregationis), Città del Vaticano 1980; Sacra Congregatio PRO DOCTRINA fidei, Modus procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt et Normae procédurales de dispensatione a sacerdotali caelibatu (omnium locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium), in AAS 72 (1980) 1132-1137; Sacra Congregatio pro doctrina fidei, Declaratio quoad interpretationem quanrundam dispositionum, quae Normis, die 13 Ianuarii 1971 editis, statutae sunt circa reductionem sacerdotum in statu laicalem cum dispensatione ab omnibus oneribus sacris, in AAS 64 (1972) 641-643; Sacra Congregatio pro doctrina FIDEI, Littere circulares omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium Circa reductionem sacerdotum ad statum laicalem cum dispensatione a lege caelibatus et Normae ad apparandas in Curiae dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra ordinatione conexis (13 Ianuarii 1971), in AAS 63 (1971) 303-312.1 titoli preordinativi per poter chiedere la dispensa sono: difetto di liberté nell’ordinazione; difetto di maturité o responsabilité nella ordinazione qioad onera fundamentalia della vita sacerdotale; incapacité perpetua al celibato, difetto di idoneité alla parte sostanziale della vita sacerdotale; ed un solo titolo postordinativo: l’abandono attivo dei ministère per lungo tempo.