Folia Canonica 3. (2000)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Zenon Grocholewski: Il ministero del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa
200 ZENON GROCHOLEWSKI La nostra è Tunica competenza della prima sezione della Segnatura Aposto- lica ehe non riguarda necessariamente le decisioni o giudici rotali. È comunque da osservare ehe qui si tratta anche di conflitti di competenza fra la Rota Romana e i tribunali inferiori.15 7. Conclusione Concludendo vorrei rilevare ehe nella sua prima sezione la Segnatura Apostolica è simile ai supremi tribunali della giustizia ordinaria e non uguale. Ci sono infatti anche differenze, e non soltanto per quanto riguarda le materie irattaté, ad. es.: davanti alie corti supreme statali normalmente si possono proporre querele di nullité contro qualsiasi sentenza (anche di un tribunale locale di primo grado), invece davanti alia Segnatura Apostolica con la querela di nullité si possono impugnare soltanto le decisioni rotali, cost che la Segnatura risulta tribunale di cassazione soltanto in confronte alle decisioni rotali; le corti supreme spesso giudicano soltanto le questioni di diritto, la Segnatura decide anche su alcune questioni di fatto (nelle cause contro Giudici rotali); in alcuni nazioni (ad es. in Germania) le decisioni dei tribunale supremo hanno valore di interpretazione autentica della legge, e cioè obbligano tutti gli altri tribunali, nella Chiesa per Tinterpretazione autentica delle leggi c’è il Pontificio Consiglio per Tinterpretazione dei Testi Legislativi. III. LA SECONDA SEZIONE (ART. 123) Nella seconda sezione - delineata alTart. 123 della Pastor bonus - la Segnatura Apostolica si trova alTapice della giustizia amministrativa (cause contenzioso amministrative), e quindi somiglia ai supremi tribunali della giustizia amministrativa negli ordinamenti statali (ossia al Consiglio di Stato in Italia, Conseil d’Etat in Francia, Oberster Verwaltungsgerichtshof in Germania e in Austria). 1. La competenza principale a) La principale competenza della seconda sezione (art. 123 §§ 1-2) riguarda i conflitti fra i fedeli (chierici, laici, religiosi, persone giuridiche) e le autorité amministrative nella Chiesa (Vescovi diocesani, superiori degli Istituti di vita consacrata o delle Société di vita apostolica, Dicasteri della Curia Romana), originati da una atto amministrativo singolare (cf. cann. 35-93).16 15 Cf. al riguardo Z. GROCHOLEWSKI, L’appello nelle cause di nullità matrimoniale, in Forum 4 (1993) 2, 37-39.