Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Péter Erdő: Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia

LE ESPRESSIONI CANONICHE DEL MATRIMONIO NELLA STORIA 41 mente la concezione germanica la quale richiedeva invece il consenso dei capi di famiglia75. III. L’EPOCA DELLA PREVALENZA DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA SUL MATRIMONIO Sin dal secolo XI-XII per la maggioranza delle materie matrimoniali era determinante, almeno in Occidente, il diritto canonico. Allo stesso tempo si è sviluppato un intero sistema di diritto matrimoniale proprio della Chiesa, nonché una giurisdizione ecclesiale nelle cause matrimoniali76. La tendenza principale della Chiesa era di far valere l’indissolubilità secondo l’insegnamento di Cristo. 1. II ruolo del consenso Partendo dalla citata risposta di Nicola I, la Chiesa medievale riteneva necessario per il formarsi del matrimonio il consenso dei coniugi77. Per la scuola di Bologna del secolo XII e già per Graziano stesso78 79 80 tuttavia il matrimonio cominciava a stabilirsi con la desponsatio (matrimonium initiatum) ed era perfetto con l’unione carnale (matrimonium ratum! o perfectum). Solo questo matrimonio consumato realizzava pienamente il sacramento. Per i teologi francesi la consumazione non era necessaria per 1’esistenza dei matrimonio. Pier Lombardo ha introdotto una distinzione rimasta importante per lunghi secoli tra l’espressione della volontà matrimoniale per verba de praesenti e quella per verba de futuro19. Nelle decretali di Alessandro III si delinea una sintesi di questi diversi precedenti dottrinali. Da una parte viene sottolineato ehe matrimonium... solo consensu contrahitur^0, dali’altra parte viene riconosciuto ehe dopo una Germaniae Historica, Epistolae VI, ed. E. Dümmler, E. Perels et alii, Berlin 1925, 569-570 (rist. 1978). 75 Cf. per es. W. Prevenier - Th. DE Hemptinne, Ehe. C. Ehe in der Gesellschaft des Mittelalters, in Lexikon des Mittelalters, III, München - Zürich 1986, 1635. 76 Sui precedenti della competenza giudiziaria della Chiesa védi IMBERT, Le temps (nt. 68), 56-60. 77 Sulla posizione delle diverse collezioni canoniche anteriori a Graziano védi per es. G. PICASSO, Ifondamenti dei matrimonio nelle collezioni canoniche, in Matrimonit) nella società (nt. 66), I, 193-231; B. Basdevant-Gaudemet, Le mariage d’après la correspondance d’Yves de Chartres, in Revue historique de droit français et étranger 61 (1983) 195-215. 78 Si vedano soprattutto i dicta C.27 q.2 p.c.34; C.27 q.2 p.c.39 e C.28 q. 1 p.c.17. Cf. J. GAUDEMET, Sur trois "Dicta Gratiani" relatifs au "matrimonium ratum", in Id., Sociétés et mariage, Strasbourg 1980, 379-391. 79 Per un rinnovato chiarimento della distinzione tra fidanzamento e matrimonio védi per es. C. LARRAINZAR, La distinción entre "fidespactionis" y "fides consensus” en el "Corpus iuris canonici", in Ius Canonicum 21 (1981) 31-100. 80 X 4.1.14. Il matrimonio è indissolubile dopo il legittimo consenso de praesenti

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