Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Péter Erdő: Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia

irregolari, sorge la domanda se per quell’epoca sia addatta la categoria di canonizazzione per descrivere l’atteggiamento della Chiesa bizantina rispetto alla legge imperiale. 38 PÉTER ERDŐ IL L’alto medioevo 1. I regni barbarici Un diritto matrimoniale ehe si basava sulla tecnica romana e sulla morale cristiana cominciava svilupparsi quindi già alla fine dell’epoca romana. Nei regni dei diversi popoli germanici formatisi in Occidente dopo il crollo deli’Impero Romano, il diritto civile era diverso. La normatíva matrimoniale era basata sulla legislazione dei nuovi regni e dei diversi concili ecclesiastici. In alcuni paesi vigeva una regolamentazione per la gente di origine ger­manica (leges barbarorum) e un altra per la popolazione di provenienza romana (leges romanae barbarorum). I costumi matrimoniali germanici hanno influenzato notevolmente il diritto matrimoniale dell’epoca. I concili non hanno proposto una dottrina completa e organica sui matrimonio. Gli scritti di San Gregorio Magno e di Sant Isidoro di Siviglia contenevano dei riassunti importanti che avevano poi un forte influsso sulla mentalità degli ecclesiastici. Due caratteriStiche generali del matrimonio, presso i popoli germanici, erano ehe il matrimonio costituivaanche una specie di alleanza tra due famiglie ehe si esprimeva anche nella mutua donazione (alcuni autori pero parlano dei prezzo della donna), e che la donna non poteva decidere sui proprio matrimo­nio. Si conoscevano due gradi di convivenza ufficiale: 1) il Friedelehe - una specie di concubinato riconosciuto59 o matrimonio di grado inferiore60 -, il quale era una unione che si realizzava senza un contratto delle due famiglie e senza dote, richiedeva qualche consenso dei partner, non ha sottomesso la donna alla potestà (Munt) del marito e forse era più facilmente solubile e 2) il matrimonio di grado superiore (Muntehe) che per alcuni era l’unico matrimo­nio vero e proprio e che comportava un contratto tra le grandi famiglie. Quest’ultima forma del matrimonio si realizzava in due tappe: il primo mo­mento era la desponsatio, collegata con la consegna di un regalo da parte del fidanzato, il secondo elemento era la traditio che consisteva nel banchetto nunziale, nel trasferimento della sposa nella casa nel marito e in un atto 59C0S1 Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 96 (“dépourvu du caractère officiel d’acte familial”). 60 Cf. W. Ogris, Friedelehe, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Hrsg. A. Erler-E. Kaufmann, I, Berlin 1971, 1293-1296.

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