Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Péter Márton Antalóczy: Alsuni considerazioni sull'ufficio dei laici
ALCUNI CONSIDERAZIONI SULL’UFFICIO DEI LAICI 371 istituito dalle leggi di Cristo o della chiesa in modo che i diritti e gli oneri spirituali annessi siano esercitati in nome proprio e in un certo modo stabile “17. Come si puo notare nella concezione di Wernz è stato focalizzato il grado della giurisdizione, invece il canone 145 dei vecchio Codice ha messo al centro il concetto di munus di funzione sociale. Dalla redazione dei canone appare chiaramente, ehe secondo il legislatore Fufficio in senso stretto comporta la partecipazione alla potestà, in concreto alla potestà d’ordine e alla giurisdizione. Conseguentemente a tale posizione la maggioranza dei commentatori dei vecchio Codice ha escluso la capacità dei laici all’ufficio ecclesiastico18. Piu tardi il M.P. Postquam Apostoliéi (9 febbraio 1952) dato per le chiese orientali conteneva un cambiamento notevole rispetto al concetto del Codice latino. Secondo la defmizione Fufficio in senso stretto è un incarico costituito in un modo stabile dal diritto divino o umano, da conferire a norma dei canoni, e comportante una certa partecipazione dei potere ecclesiastico sia d’ordine, sia di giurisdizione, vale a dire un’altra potestà ecclesiastica pubblica19. Nella valutazione il nuovo approccio fu una vera innovazione, in quanto segnalö una nuova tendenza ehe permise Festensione del concetto di ufficio. Dall’altro lato vi si verificava una tendenza diversa secondo cui tenendo conto dei criteri dei Concilio Vaticano II il siste ma beneficiale appartenente alia vecchia nozione d’ufficio dovette essere abbandonato e venne messo al centro 1’ ufficio stesso. Infatti nel decreto Presbyterium Ordinis n.20 troviamo una nozione modificata delFufficio ecclesiastico. D’ora in poi per concetto di ufficio s’intendè qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale. Come si vede la redazione è simile alFidea di ufficio inteso in senso largo dei canone 145 dei veccio Codice, pero Fespres- sione “stabiliter collatum” venne cambiato con “stabiliter constitutum”. La modifica nell’interpretazione di Robleda significa che gli obblighi e i doveri in cui consiste Fufficio siano determinati dal legislatore e non dipendano soltanto dalia volontá soggettiva della persona che concede Fufficio20. 17 Quod si officium ecclesiasticum stricte et objective accipiatur, prout opponitur ordini ecclesiastico, est gradus quidam iurisdictionis ecclesiasticae, quoad personas, causas, locum legibus christi vel Ecclesiae in perpetuum ita institutus, ut iura et onera spiritualia ipsi adnexa nomine proprio et ratione quadam stabili sint exercenda. F. X. Wernz, Ius Decretalium, Prati 1915, II, n. 240. 18 Cf. F. Daneels, De subiecto Officii Ecclesiastici: attenta doctrina Concilii Vaticani II. Suntne laici offici ecclesiastici capaces? Roma 1973, 46-57. 19 Can. 305-§ 1. Officium ecclesiasticum lato sensu significat quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est/munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam canonum conferendum, secumferens aut aliquam participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis aut aliam publicam ecclesiasticam potestatem, PIUS XII, Postquam apostolicis, in AAS 44 (1952) 144-145. 20 O. Robleda, Questiones disputatae iuridico-canonicae, Roma 1969, 148.