Folia Canonica 2. (1999)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni
IL RUOLO SPECIFICO DEL SACERDOTE NELLE MISSIONI 361 + La catechesi. L’istruzione che viene data ai catecumeni è sistematica, comprende il mistero di Cristo, le verità rivelate, e si chiama catechesi. Questa istruzione deve continuare anche per i neofiti perché conoscano più profondamente la verità evangelica (c. 789). Il c. 785, § 1 impone ai presbiteri 1’obbligo di assumere catechisti laici, a tempo pieno o non, per lo svolgimento di questa istruzione e le altre funzioni collegate come l’organizzazione degli esercizi liturgici e le opere di carità. + Predicazione della parola di Dio La predicazione della parola di Dio è un mezzo importante. Si íratta di annunzio che tende alla conversione e alla conoscenza di Cristo. La predicazione dei ministri sacri porta a ricevere i sacramenti (c. 843, § 2). Il presbitero la deve assolvere nei diversi modi, anche l’omelia, alla quale possono partecipare i catecumeni. Ora ci intéressa avvertire il cambiamento introdotto dalla nuova legislazione su questa materia. I presbiteri hanno come ufficio predicare il Vangelo (c. 757) e percio godono ipso iure, per diritto stesso, “della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa. a meno ehe questa facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell’Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa” (c. 764). Questa facoltà, tuttavia, puö essere eccezionalmente limitata o tolta per mezzo di un atto amministrativo o per legge particolare. Trattandosi pero di eccezioni alia norma queste debbono constare con chiarezza. 4. Amministrazione dei sacramenti Per quanto riguarda 1’amministrazione dei sacramenti ci limitiamo a rilevare le novità più importanti della legislazione attuale e 1’applicazione preferente nelle missioni. Queste novità riguardano i sacramenti del battesimo e della confermazione. Secondo il Codice 1917 il presbitero, al quale non era stata affidata una chiesa particolare, non poteva amministrare il sacramento della confermazione neanche in pericolo di morte dei confirmando58, facoltà che la nuova legislazione riconosce a tutti i presbiteri (c. 883,3°), e solamente potevano amministrarlo con induito apostolico (c. 782, § 2). Ma nelle missioni i presbiteri, già prima del Codice precedente, ricevevano dal proprio Ordinario dei luogo facoltà di amministrare il sacramento della confermazione, non limitata al caso 58 II CIC 1917 non trattava la questione. Questa normatíva fu cambiata per ordine di Pio XII dalla S. C. Sacramentorum, con il decr. Spiritus Sancti munera, 14. IX. 1946, in AAS 38 (1946) 349-354. Nuove facoltà furono concesse da: Paulus VI, mp. Pastorale munus, 30. XI. 1963, in AAS 58 (1964) 8, 1.13.