Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Julio García Martín: Il ruolo specifico del sacerdote nelle missioni

IL RUOLO SPECIFICO DEL SACERDOTE NELLE MISSIONI 355 applicazione maggiore nelle missioni possiamo considerare il c. 516, § 2, 517, § 2, 230, § 3. Questi canoni considerano situazioni ehe nelle diocesi fondate sono eccezionali, mentre nelle missioni costituiscono la realtà ordinaria. Il c. 516, § 2 concede al Vescovo diocesano la possibilità di non costituire una parrocchia in una determinata comunità cristiana il che manifesta la flessibilità della nuova norma. Nella precedente legislazione non e’era una norma sulla materia, ma la S. Congregazione de Propaganda Fide creó la stazione missionaria31 determinando i diritti e gli obblighi del missionario incaricato. Di questa istituzione non fa menzione il Codice, perö potrebbe rientrare nella disposizione del c. 516, § 2. II c. 517, § 2 considera altra situazione straordinaria, dovuta alla scarsità dei presbiteri. Altre norme proprie del regime speciale trattano del consiglio di missione (c. 495, § 2) e della sede vacante (c. 420) e si applicano nei vicariati apostoliéi, prefetture apostoliche e missioni « sui iuris ». Inoltre troviamo il c. 400, § 3 sulla visita ad limina non obbligatoria per il Prefetto apostolico. Poi non esiste una norma sull’ufficio del missionario, presbitero o meno, ehe determini i diritti e i doveri. II. FUNZIONI SPECIALI 1. Difficoltà: mancanza di una norma propria Nel determinare quali siano le funzioni speciali dei presbiteri nelle missioni incontriamo déllé difficoltà perché non vengono trattate direttamente o espres- samente dal Codice, non c’è un canone proprio sül dovere missionario dei presbiteri31 32 33, come si poteva aspettare tenendo presente le disposizioni del decreto Ad gentes33 e anche quelle del decr. Christus Dominus34, nè da un documento posteriore35 dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista orienta- tivo spirituale troviamo una guida pastorale per i sacerdoti secolari déllé giovani chiese36, la quale non è un documento di carattere giuridico, e a quanto pare 31 Instr. Cum a pluribus, 25. VII. 1920, in AAS 12 (1920) 331-333. 32 Forse per questo J. L. Santos non lo tratta nè avverte la mancanza, Santos, Missioni (nt. 7), 702. Neanche E. OLIVARES, Presbitero (Presbyter), cf. SANTOS, Missioni (nt. 7), 826-828. 33 Nel n. 38 tratta dei possibile trasferimento dei sacerdoti alle missioni e nel n. 39 dedicato al dovere dei sacerdoti verso le missioni. 34II n. 6 tratta della sollecitudine dei Vescovi diocesani per le missioni della Chiesa universale. La lacuna forse è dovuta alia Commissione competente per la revisione dei Codice. Pero neanche nelle osservazioni si trova niente sulla questione. 35 Cf. Ioannes PAULUS II, adhort. ap. Ecclesia in Africa 14. IX. 1995, in AAS 88 (1996) 5-82, n. 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom