Folia Canonica 2. (1999)
STUDIES - Péter Erdő: Le espressioni canoniche del matrimonio nella storia
LE ESPRESSIONI CANONICHE DEL MATRIMONIO NELLA STORIA 33 in considerazione il fatto ehe tale fidanzamento non creava alcun vincolo matrimoniale nemmeno nel diritto romano classico14 15 e ehe le principali fonti canoniche che vietano la rottura del fidanzamento, non la confondano tuttavia con l’adulterio16, dobbiamo accontentarci dell’affermazione ehe era il consenso a costituire il matrimonio pure per i cristiani. La deductio in domum mariti, pur essendo stata un rito consuetudinario importante nel mondo romano e per alcuni romanisti persino un elemento materiale requisito per il matrimonio, per la convinzione scientifica prevalente era, come anche le cerimonie abituali, solo una espressione esterna ehe accompagnava il consenso17. 2. / prerequisiti al matrimonio Benchè i cristiani abbiano accettato diversi requisiti necessari al matrimonio nel diritto del loro popolo, come per esempio l’età richiesta al matrimonio di dodici e quattordici anni nel diritto romano18, c’erano dei criteri specialmente cristiani ehe rappresentavano delle proibizioni matrimoniali. Secondo la posizione della Chiesa la parentela ha costituito un divieto al matrimonio tra i consanguinei di linea diretta e, in diversi gradi, anche tra quelli in linea collaterale. Autori come Sant Ambrogio e Sant Agostino rifiutano nettamente tali matrimoni. In questi casi si tratta pero piu di una norma morale ehe di una précisa regolamentazione giuridica. Sono più frequenti i testi conciliari ehe vietano il matrimonio tra i cognati di diverso tipo19.1 concili vietano pure le unioni con eretici, pagani e giudei20. E’ da ribadire ehe la proibizione del matrimonio con disparità di culto proveniva dall’antico divieto israelita di sposare dei pagani21. Un aspetto cristiano speciale 14 Per 1’uso specificamente cristiano dell’espressione desponsatio ehe sembra aver avuto un significato intermedio tra fidanzamento e matrimonio concluso nel senso romano e ehe risaliva alle tradizioni giudaiche vedi J. Gaudemet, Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit, Paris 1987, 60-61. 15 Cf. Dig. 45, 1, 134, pr. (Paulus); Dauvillier, Les temps (nt. 1), 381. 16 Cf. Concilio di Elvira, can. 54; Siricio, Lettera a Imerio di Tarragona, cap. 4 (“De coniugati autem velatione requisiti, si desponsatam alii puellam alter in matrimonium possit accipere: hoc ne fiat omnibus modis inhibemus, quia illa benedictio quam nupturae sacerdos imponit, apud fideles cuiusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur”, ed. Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, ed. P. HlNSCHIUS, Leipzig 1863 [Aalen 1963], 521). 17Cf. peres. Dauvillier, Les temps (nt. 1), 381-382. 18 Cf. Gaudemet, Le mariage (nt. 14), 65. 19 Cf. Concilio di Elvira, can. 61; Concilio di Neocesarea, cann. 20 e 66. 20 Concilio di Elvira, cann. 15-17; Concilio di Arles (314), can. 11; Concilio di Ippona (393), can. 12; Concilio di Calcedonia (451), can. 14; Concilio di Trullo (691), can. 72. 21 U. Navarrete, Matrimoni misti: conflitto da diritto naturale e teológia?, in Quaderni di diritto ecclesiale 5 (1992) 267-271: P. Erdő, I matrimoni misti nella loro evoluzione storica. (La disparità di culto), in I matrimoni misti (Studi Giuridici 47), Città del Vaticano