Folia Canonica 2. (1999)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. - Domingo J: Andrés Gutiérrez, Istituti regliosi clericali e laicali nuove nozioni e differenze

Folia Canonica 2 (1999) 313-346. ISTITUTI RELIGIOSI CLERICALI E LAICALI NUO VE NOZIONI E DIFFERENZE DOMINGO J. ANDRÉS GUTIÉRREZ I. Norme CODIFICATE VIGENTI E ATTINENTI AL TEMA; II. AnALISI DELLE FONTI UFFICIALI DEL CAN. 588; III. ICANONISTI CHE PIÙ SI SONO OCCUPATI DELLA NOZIONE E DISTINZIONE FRA GLIIVCR CLERICALI E LAICALi; IV. La nuova fisionomia emergente degli IVCR laicali: 1. Positività della laicità; 2. Un nuovo laico accanto alla gerarchia; 3. Un nuovo laico con nuovi doveri e diritti fondamentale, V. Un nuovo IVCRlaicale: I. Senso e ratio della norma', 2. Soggetti e portata; 3. Partecipazione alla funzione pastorale della Chiesa; 3. Tramite le opere di misericordia; 4. I diversissimi servizi pastorali prestati; 5. Il dovere inderogabile di fedeltà alla propria vocazione laicale; 6. Un nuovo IVCR clericale di Diritto Pontificio: I. II doppio fronte della novitàfîsionomica; 2. Spunti storici suli’ordinario; 3. L’ordinario religioso nel Codice vigente; Conclusioni. I. Norme codificate vigenti e necessarie al tema In apertura dello studio su un tema che mette a severo confronto i due blocchi di Istituti ehe esauriscono la composizione della vita consacrata dal punto di vista del sacramento dell’ordine, evidenziando una realtà ecclesiale oggi esi- stente ed imponendo una sola doppia classificazione degli IVCR in “clericali” e “laicali”, ritengo necessario e molto utile anteporre e fornire il testo originale delle norme fondamentali ehe attingono al tema. 1.1. P er gli IVCR clericali, le norme principali che interessano, sono i cann. 588 § 2, 129 § 1, 596 §2 e 134 § 1 insieme a 620. 1.2. P er gli IVCR laicali, invece, le norme principali sono i cann. 588 § 3, 129 §2 e 676. 1.3. I testi latini di questi canoni sono i seguenti IVCR CLERICALI 588 § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis. § 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur.

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