Folia Canonica 2. (1999)

STUDIES - Giorgio Feliciani: Le conferenze episcopali come fonte di diritto particolare

Folia Canonica 2 (1999) 21-29. LE CONFERENZE EPISCOPALI COME FONTE DI DIRITTO PARTICOLARE* GIORGIO FELICIANI Il diritto particolare svolge un ruolo di singolare importanza nella vita della Chiesa. Da un lato assicura una précisa e efficace applicazione della legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione delle esigenze poste dalle diverse circostanze. Dall’altro è fattore talmente rilevante per lo sviluppo e l’evoluzione deli’intero sistema giuridico canonico che non poche norme e istituti di carattere universale hanno avuto origine in sede locale. Un significativo esempio in tal senso è offerto proprio dalle conferenze episco­pali che, sorte nel secolo seorso per spontanea iniziativa di alcuni episcopati, sono state recepite nel diritto universale solo con il Vaticano II. In ogni caso non si puö esaltare il diritto particolare fino a metter in crisi l’unità dell’intero sistema e nemmeno dilatare il diritto universale al punto di togliere ogni effettivo spazio alia legislazione degli episcopati locali e dei singoli vescovi. Lo spirito e la struttura dei diritto canonico esigono, invece, ehe questi due diritti - o meglio due dimensioni - vivano in un rapporte di simbiosi ehe consenta un continuo interscambio e un’efficace comunicazione reciproca. Peraltro 1’equilibrio tra l’unità del sistema giuridico e il pluralismo discipli­nare non è determinato una volta per tutte da principi astratti e immutabili, ma è condizionato dalla concreta situazione in cui versa la comunità ecclesiale, a sua volta influenzata dalle vicende della società civile. In particolare, rispetto al precedente accentramento della vita della Chiesa, il Vaticano II ha determi­nato una inversione di tendenza ehe, sui piano giuridico, ha comportato, tra 1’altro, 1’attribuzione del potere legislativo alie conferenze episcopali. Una innovazione che incontrö decise opposizioni e non poche preoccupazioni si da costituire una delle questioni maggiormente dibattute nell’aula conciliare. Essa, secondo alcuni, avrebbe limitato eccessivamente gli inalienabili diritti dei singoli vescovi diocesani. E, secondo altri, avrebbe comportato una gravissima lesione delle prerogative pontificie.* 1 Tali profonde divergenze hanno portato i padri conciliari a una conclusione singolare e per certi aspetti sconcertante. II decreto “Christus Dominus” [n. 38, 4] sancisce il potere legislativo delle conferenze, ma lascia al pontefice Tintera responsabilité di stabilire gli ambiti in cui possa essere effettivamente esercitato. * II presente studio è destinato a far parte degli Studi in onore di Francesco Finocchiaro, illustre professore di diritto ecclesiastico nella Université «La Sapienza» di Roma. 1 Vedi G. Feliciani, Le conferenze episcopali, Bologna 1974, 377-385.

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