Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

30 PÉTER ERDŐ sacramento, facendo espressamente menzione anche dei latint. Come abbiamo sottolineato sopra, pariando dei principi generali della forza vincolante dei due Codici, una cosa è la menzione fatta dei latini nel testo (orientale) e altra cosa è il caso eccezionale, quando un canone orientale ha come destinatari anche i latini. Sotto questo aspetto, infatti, non sembra ehe ci sia alcuna differenza tra i primi due e il terzo paragrafo dei CCEO c. 696. Se è cost, allora quando il CCEO c. 696, § 3 paria di altre Chiese sui iuris, pure questo puô riferirsi anche alla Chiesa latina. Quindi, i presbiteri orientali non confermano lecitamente i fedeli latini a meno ehe sia presente una delle condizioni elencate nel canone, cioè se i latini sono sudditi propri dei sacerdote orientale (in un territorio dove forse manca la gerarchia latina); o se questo presbitero li battezza per un titolo legittimo; o se i confermandi si trovano in pericolo di morte. Tutto cio riguarda direttamente il sacerdote orientale. Indirettamente pero - secondo un altro principio menzionato in precedenza- anche le norme del Codice latino toccano la liceità dell’azione del presbitero orientale, poichè per la lecita confermazione è anche necessario che i fedeli latini siano autorizzati dal diritto latino a ricevere questo sacramento. Tutto cio vale anche, viceversa, nei casi in cui un presbitero latino autorizzato amministra la cresima a un fedele orientale. In questo contesto alcune questioni importanti si pongono nella prassi: a) I presbiteri orientali possono confermare validamente i fedeli latini {CCEO c. 696, § 1). Quando poi, per esempio, il fedele latino si trova in pericolo di morte, come dicevamo sopra, la crismazione viene anche permessa al sacerdote dal diritto orientale {CCEO c. 696, § 3). Ci si domanda perö se il fedele latino sia anche lui autorizzato a ricevere questo sacramento. In pericolo di morte lo è certamente (cf. CIC c. 889, § 2), perché in tal caso non deve osservare il limite di età nè compiere le condizioni di preparazione. In questo caso quindi il nuovo diritto canonico universale (o più precisamente quello dei due Codici) contiene una novità radicale rispetto al passato, in quanto prevede la possibilità che anche i bambini latini, in pericolo di morte, vengano lecitamente confermati o battezzati e insieme confermati da un presbitero orientale. Negli altri casi, quando il presbitero orientale amministra lecitamente la crismazione ad un fedele di un altra Chiesa rituale, quando si traita di confermandi latini, pure la legislazione latina ha una incidenza indiretta sulla liceità dell’amministrazione dei sacramento. Cioè il sacerdote orientale non conferma lecitamente nemmeno il suo proprio suddito

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