Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Erdő: Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima)

anche una monizione.53 I divieti e le sanzioni si ripetevano anche nella legislazione particolare sia orientale54 ehe latina.55 Dopo questi precedenti il Concilio Vaticano II ha introdotto un nuovo principio, diverso dalla disciplina precedente. Nel decreto suile Chiese Orientali Cattoliche, infatti, si afferma: «Tutti i presbiteri orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare. Anche i presbiteri di rito latino, secondo le facoltà che godono circa Tamministrazione di questo sacramento, hanno il potere di amministrarlo anche ai fedeli delle chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune ehe particolare» (OE 14). Dal Concilio Vaticano II in poi non si puô dubitare quindi sulla validità della cresima amministrata da un sacerdote orientale a un fedele latino.56 Per quanto riguarda pero la liceità della confermazione in tali situazioni, il Concilio fa riferimento alle norme del diritto comune e particolare. Una condizione di liceità era stabilita già nella lettera del Santo Ufficio del 19 maggio 1896, in cui si precisava ehe il presbitere orientale puö confermare lecitamente un fedele di un altro rito orientale soltanto in mancanza di un sacerdote di questo rito.57 Taie criterio è stato considerato vigente anche dopo il Vaticano II58 (per il battesimo si applica tuttora un simile criterio, cf. CCEO c. 678 § 2). Durante la preparazione del Codice orientale si teneva presente, a questo proposito, il brano citato dell’ Orientalium Ecclesiarum che 28 PÉTER ERDŐ 53 SC PropFid, risp. 5. VII. 1886, in Gasparri - Serédi, Fontes (cf. nt. 52), VII, 4915 («Negative, et ad mentem. Mens est quod sunt saepe et gravissime id a S. Sede vetitum sit, moneantur episcopi orientales ut et ipsi sacerdotes suos ab huiusmodi administratione omnino prohibiti deterreant»). 54 Per es. Sinodo di Leopoli dei Ruteni, 1891, tit. 2, cap. 2. 55 Per es. Sinodo diocesano di Przemyál, 1902, Acta et statuta, tit. 3, cap. 3, n. 140 (questo sinodo afferma persino ehe la confermazione amministrata dai sacerdoti orientali ai bambini latini nel caso di necessità è anche invalida), cf. Kowalczyk, De extraordinario (cf. nt. 49), 45-46. 56 Del problema della potestà dei sacerdoti orientali di amministrare il sacramento della cresima ai fedeli di un’altra Chiesa rituale trattava prima dei Concilio C. Pujol, De extensione potestatis confirmandi in presbyteris orientalisbus, in Periodica de re canonica 48 (1959) 543-551. 57 Cf. SC SOffic., litt. 19. V. 1896, in Collectanea (cf. nt. 52), II, n. 1926. 58 Vedi per es. Kowalczyk, De extraordinario (cf. nt. 49), 42-43.

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