Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Antalóczy: Osservazioni critiche circa l'errore di diritto nel consenso matrimoniale (CIC c. 1099)

ERRORE DI DIRITTO NEL CONSENSO MATRIMONIALE 175 Questa definizione classica dell’«actus ex errore positus» è da tener presente quando spiegiamo il vigente c. 126. (cf. c. 6 § 2) In tal modo la formula attuale intenzionalmente più chiara di quello dei Codice precedente. L’«ex errore» significa quindi soltanto ehe 1’errore era causa dell’atto. Certamente tale causalité comprende il qualche influsso dell’errore sulla volonté di chi pone l’atto. Sorge la domanda pero se tale influsso possa essere considerato sempre come determinante la volonté nel senso nel senso dei c. 1099. Puö essistere quindi una differenza tra «error causam dans» in generale, e 1’«error determinans voluntatem»? Per rendere più chiara la domanda giova far menzione di una situazione frequente nella prassi pastorale. Molti giovani infatti, sotto 1’influsso della mentalité divorzista, pensando che il matrimonio sia dissolubile contraggono il loro matrimonio con molta leggerezza e superficialité, senza perô escludere con l’atto positivo di volonté l’indissolubilité dei loro matrimonio. In questo caso si traita chiaramente di un atto posto «cum errore», ma non «ex errore», perché i contraenti avrebbero celebrato il matrimonio anche se avessero saputo ehe esso è indissolubile. Ma le situazioni concrete risultano a volte molto più sfumate. In alcuni di questi casi menzionati infatti 1’errore pur non essendo causa determinante dell’atto di concludere il matrimonio, ma influisce fortemente sulla superficialité dell’atto, o della decisione. Supponendo che il matrimonio sia una istituzione di diritto naturale dobbiamo suppore anche le persone sane e mature, almeno implicitamente vogliono contrarre un vero matrimonio non specialmente quello che per loro errore soggettivo ritengono matrimonio. In questo contesto risulta rillevante la fattispecie ehe figura nel c. 1095 2°. Se infatti qualcuno nel decidere sui proprio matrimonio si lascia influenzare fortemente da una visione erronea dei matrimonio la quale perö non determina la sua volonté fino al punto dell’esclusione formale di qualche propriété essenziale dei matrimonio, allora siamo di fronte ad una personalitá che difetta gravamente di discrezione di giudizio (c. 1095 2°). Alla fine dei nostro studio possiamo trarre le conclusioni seguenti: 1) L’«ex errore» dei c. 126 e 1’«error determinans voluntatem» dei c. 1099 sembrano avere lo stesso significato. 2) Quando Terrore si riferisce direttamente all’oggetto della volonté, in materia indicata nel c. 1099, si realizza necessariamente qualche forma della simulazione descritta nel c. 1101 § 2.

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