Folia Canonica 1. (1998)

STUDIES - Péter Antalóczy: Osservazioni critiche circa l'errore di diritto nel consenso matrimoniale (CIC c. 1099)

ERRORE DI DIRITTO NEL CONSENSO MATRIMONIALE 169 delle propriété di detta essenza matrimoniale".20 Pero secondo Navarrete non si deve insistere tanto sulTargomento, che Terrore semplice non incide sulla volonté,21 22 ma dobbiamo mettere in rilievo ehe tale errore 22 tocca soltanto le propriété dei matrimonio e non la sua essenza. Dal punto di vista prattico riteniamo ancora importante Tatteggia- mento costante della Chiesa, infatti essa riconosceva la validité dei matri­monio degli acatolici nonostante gli errori che potevano avere circa la propriété e la sacramentalité dei matrimonio.23 Con il tempo la teória si arrichisce con la distinzione tra errore antecedente e concomitante a seconda ehe la parte avrebbe consentito o no al matrimonio, se avesse conosciuto Terrore.24 Riassumendo la dottrina sopra esposta possiamo affermare ehe Terrore semplice, sia antecedente25 o concomitante nel sistema scolastico conserva la sua natura speculativa in quanto l’atto delTintelletto ed esso non invalida il consenso anche se tocca le propriété essenziali del matrimonio, di conseguenza questo errore è irrilevante. Praticamente questa teória si è incarnato nella legislazione pio- benedettina ed esercitö un influsso sulla prassi giudiziale. 20 U. DOMINE, L’errore semplice intomo alie proprietà essenziali dei matrimonio ed il suo influsso sulla validità del medesimo, Parma 1966, 68. 21 L’autore in un altro luogo afferma: «Omnis enim error efficiat voluntatem», Navarrete, Schema iuris (cf. nt. 5), 637. 22 «Etenim adiectivum "simplex" abbedatur substantivo "errori" ad indicandum illum errorem qui non versatur circa substantiam matrimonii sed circa aliquam eius qualitatem vel proprietatem (unitatem, indissolubilitatem, sacramentalem dignitatem) quique qua talis non impedit quominus voluntas intendere possit substantiam matrimonii ideoque verum matrimonium velle»; in U. Navarrete, De sensu clausulae «dummodo non determinet voluntatem» can. 1099, in Periodica de re canonica 81 (1992) 473. 23 Cf. Pius VI., Litt, ad Archiep. Prägen, d. 11 Iui. a. 1798, in Jus Pontificium de Propaganda Fide, IV, 339-340. 24 Cf. Stankiewicz, L’errore di diritto (cf. nt. 2), 646. 25 Nella tradizione antica Terrore antecedente era identificato con T«error causam dans contractui» ehe «non è allora quello di coloro ehe contrassero il matrimonio proprio perché lo conoscevano come solubile o poligamico o non sacramentale, altrimenti non lo avrebbero contratto; ma piuttosto quello per cui gli sposi contrassero il matrimonio ritenendolo erroneamente solubile o poligamico o privo della dignità sacramentale», in Berti, L’esclusione (cf. nt. 12), 51.

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